Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
L'articolo 6 capoverso 3 lettere a e b prevede il divieto di assumere e formare in Svizzera oppure mettere a disposizione dalla Svizzera personale di sicurezza per una partecipazione diretta alle ostilità nell'ambito di un conflitto armato all'estero, o in vista di una partecipazione diretta a ostilità imminenti, per esempio per partecipare a un colpo di Stato preparato all’estero. In base all'articolo 6 capoverso 2 lettere c e d è inoltre vietato a qualsiasi persona o società di costituire, stabilire, gestire o dirigere in Svizzera oppure di controllare dalla Svizzera una società che metta a disposizione personale di sicurezza per una partecipazione diretta alle ostilità o in vista di una partecipazione diretta a ostilità imminenti. In altri termini, questa disposizione riguarda la costituzione di eserciti privati in Svizzera oppure di holding che controllano società che offrono prestazioni legate a una partecipazione diretta a ostilità in corso o imminenti.
Le violazioni dell'articolo 6 capoverso 3 sono sottoposte a sanzione penale (art. 19).
Art. 7 Violazione dei diritti dell'uomo
L'articolo 7 vieta le attività in relazione con violazioni gravi dei diritti dell'uomo.
Perché il divieto dell'articolo 7 sia applicabile è necessario che la prestazione di sicurezza privata o l'attività in questione sia legata a una violazione grave dei diritti dell'uomo. Il fatto che la disposizione si limiti alle violazioni gravi dei diritti dell'uomo non significa assolutamente che siano tollerate violazioni «meno gravi». Questa gradazione della violazione ha il solo scopo di garantire che prestazioni di sicurezza private possano essere fornite anche in un contesto difficile, finché non diventano problematiche. Sarà per esempio vietato fornire prestazioni di sicurezza private per la gestione di un carcere in cui è praticata la tortura. Invece, una tale prestazione non sarà vietata se a non essere rispettata è la parità di trattamento retributivo tra i collaboratori e le collaboratrici di un carcere. Tuttavia, in virtù dell'articolo 12, l'autorità competente potrà comunque vietare una prestazione legata a una violazione dei diritti dell'uomo anche se questa non è considerata «grave».
Le violazioni dell'articolo 7 sono sanzionate con una pena detentiva fino a tre anni (art. 19).
Art. 8 Obbligo di rispettare il Codice di condotta internazionale per i servizi pri-
vati di sicurezza
Secondo il capoverso 1 qualsiasi persona o società che esercita un'attività retta dall'avamprogetto è tenuta a rispettare le disposizioni del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza nel suo tenore del 9 novembre 2010 (qui di seguito «codice di condotta»).
In particolare, la persona o la società in questione deve rispettare il divieto di compiere qualsiasi azione offensiva nonché limitare il ricorso alla violenza letale agli atti di autodifesa e di difesa della vita di terzi. Il codice di condotta prevede anche l'obbligo per tali persone o società di rispettare i diritti dell’uomo e il diritto umanitario internazionale nell'ambito delle loro attività, indipendentemente dalle leggi nazionali e dalla legislazione in vigore nei Paesi interessati.
Qualsiasi violazione dell'obbligo previsto all'articolo 8 sarà soggetta a una sanzione amministrativa pronunciata dall'autorità competente sotto forma di decisione di divieto (art. 12 cpv. 3).