Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
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zione di sicurezza privata è considerata preponderante se il contratto prevede la custodia e la vigilanza di installazioni militari con messa a disposizione di materiale da guerra per l'esecuzione di questo compito di protezione. Al contrario, l'esportazione di materiale da guerra è considerata preponderante se il contratto riguarda principalmente questa prestazione e soltanto accessoriamente la sorveglianza del materiale esportato. In altri casi, la prestazione di sicurezza privata e l'esportazione del materiale da guerra possono rappresentare prestazioni a sé stanti, per esempio nel caso in cui il contratto preveda l'esportazione di materiale da guerra e la formazione del personale delle forze armate all'utilizzo del materiale esportato.
Per tenere conto di questa problematica, il capoverso 1 prevede che le autorità interessate determinino l'autorità competente per coordinare le procedure. In caso di conflitto decide l'autorità di sorveglianza comune o, in sua mancanza, il Consiglio federale. L'autorità incaricata di assicurare il coordinamento si accerta che le procedure si svolgano nel modo più semplice possibile. Questa sarà l'autorità di contatto per la persona o la società interessata. Prenderà le misure necessarie affinché la società o la persona interessata sia informata su tutti i suoi diritti e obblighi entro un termine ragionevole. Se del caso, l'autorità di coordinamento determinerà se è possibile unire le procedure ed emanare una decisione unica.
2.4 Controllo
Art. 15 Obbligo di collaborare
In base a questa disposizione, le persone e le società sottostanti all'avamprogetto saranno tenute a fornire all'autorità competente tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione della legge.
Art. 16 Competenze di controllo dell'autorità
L'articolo 16 è il corollario dell'obbligo di collaborare delle persone e delle società. Definisce le competenze di controllo dell'autorità competente. Per assicurare il rispetto della legge, questa avrà il diritto di entrare nei locali commerciali, prendere visione dei documenti utili, confiscare il materiale (cpv. 1) e fare appello ad altre autorità nonché agli organi di polizia competenti (cpv. 2). Simili misure sono giustificate nei settori che richiedono un sistema di controllo maggiore, come è già il caso nell'ambito della legislazione sull'esportazione di materiale bellico o sul controllo dei beni a duplice impiego. L'autorità competente eserciterà le proprie competenze di controllo soltanto nei confronti delle persone e delle società sottostanti all'avamprogetto. In ogni caso, sarà tenuta al segreto d'ufficio. Queste misure di controllo potranno essere applicate anche se l'autorità competente viene a conoscenza di un'attività che non è stata dichiarata (art. 11 cpv. 1 lett. c).
Art. 17 Trattamento di dati personali
L'autorità competente sarà autorizzata a trattare dati personali e dati personali degni di particolare protezione relativi a sanzioni o perseguimenti amministrativi o penali per svolgere i compiti a lei attribuiti dalla legge. Potrà anche gestire un sistema di trattamento automatizzato di dati conformemente all'articolo 57h della legge del 21 marzo 199744 sull'organizzazione
44 LOGA; RS 172.010