Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
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ricevuta la comunicazione, la società può esercitare l'attività dichiarata. Tale comunicazione non costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa. Non si tratta quindi di un'autorizzazione dell'autorità competente accordata alla società in questione per fornire una prestazione di sicurezza privata all'estero. Nella sua comunicazione, l'autorità competente indica che rinuncia «per il momento» ad avviare una procedura di esame, nel senso che potrà farlo in un secondo momento se le circostanze del caso concreto saranno cambiate (art. 11 cpv. 1 lett. b).
Se l'autorità competente constata che l'attività dichiarata è vietata ai sensi degli articoli 6 o 7, lo comunica alla persona o alla società in questione (art. 10 lett. b). In questo caso, l'autorità non notifica alcuna decisione, limitandosi a constatare che esiste un divieto legale applicabile al caso concreto. In caso di contestazione da parte della persona o della società in questione, questa potrà esigere una decisione di accertamento ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b PA. Tale decisione potrà essere impugnata.
Infine, se l'autorità competente ritiene che, per uno dei motivi previsti all’articolo 11, debba essere avviata una procedura di esame, lo comunica alla persona o alla società in questione.
Art. 11 Procedura di esame
Come previsto all’articolo 11 capoverso 1 lettera a, l'autorità competente avvia una procedura di esame se indizi fanno pensare che l'attività dichiarata sia contraria agli obiettivi dell'articolo 1. Tali indizi possono risultare in particolare dalla natura della prestazione (p. es. la presa in carico di detenuti e la gestione di un carcere), dal luogo d'esecuzione dell'attività (una zona in cui è in atto un conflitto armato), dall'identità del beneficiario della prestazione (una parte coinvolta in un conflitto armato oppure un dittatore), dalla natura dei compiti svolti dal personale di sicurezza (un sostegno delle forze armate o di sicurezza) oppure da un’eventuale violazione del codice di condotta.
Il capoverso 1 lettera b prevede che l'autorità competente avvii una procedura di esame se le circostanze del caso concreto sono cambiate in maniera considerevole rispetto alla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 lettera a, per esempio se l'autorità è giunta a conoscenza di nuovi fatti o se la situazione nel Paese in cui viene fornita la prestazione è notevolmente cambiata.
Infine, una procedura di esame è avviata se l’autorità viene a conoscenza di un'attività che non è stata dichiarata (cpv. 1 lett. c). In questo caso, informa la persona o la società interessata, invitandola a prendere posizione entro un termine di dieci giorni (cpv. 2). Se del caso, può esigere che la persona o la società interessata collabori e può entrare nei suoi locali commerciali (art. 15 e 16). La violazione dell’obbligo di dichiarazione è sottoposta a sanzione (art. 20).
Secondo il capoverso 3, l'autorità competente consulta le autorità interessate, che saranno definite a livello di ordinanza in funzione della scelta dell’autorità competente designata dal Consiglio federale (art. 31).
L'autorità competente comunica alla persona o alla società interessata l'esito della procedura di esame (cpv. 4). A seconda delle conclusioni cui perviene, comunica che la procedura di
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