Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
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Il capoverso 2 prevede una norma di delega a favore del Dipartimento cui è subordinata l'autorità competente. Secondo la disposizione, questo potrà decidere che una modifica del codice di condotta è applicabile alle fattispecie rette dall'avamprogetto, purché la modifica non sia contraria agli obiettivi della legge.
2.3 Procedura
Art. 9 Obbligo di dichiarazione
L'obbligo di dichiarazione permette alla Confederazione di controllare le prestazioni di sicurezza private fornite dalla Svizzera all'estero e di intervenire nel caso in cui non vengano rispettati gli obiettivi dell’avamprogetto.
Il capoverso 1 stabilisce che qualsiasi persona o società che intende effettuare un’attività sottoposta al campo di applicazione della legge (art. 2) è tenuta a dichiararlo prima all'autorità competente.
La procedura di dichiarazione deve essere semplice. La dichiarazione potrà essere effettuata per iscritto su supporto cartaceo o elettronico. L'obbligo di dichiarare è concepito come un «debito portabile» della persona o della società interessata. Questa deve fornire tutte le informazioni necessarie all'autorità competente, ma non è obbligata a comunicare tutti i dettagli. Se del caso, l'autorità competente potrà esigere informazioni supplementari e la persona o società in questione sarà tenuta a collaborare.
È previsto che il Consiglio federale emani disposizioni d'esecuzione per definire il contenuto della dichiarazione (art. 31). Potrà per esempio prevedere che la dichiarazione indichi la natura della prestazione o dell'attività, l'identità della società che fornisce prestazioni di sicurezza private, il beneficiario e il luogo d'esecuzione delle prestazioni.
Il capoverso 2 prevede l’obbligo di astenersi dall’esercitare l’attività dichiarata fino alla comunicazione o alla decisione dell’autorità competente.
Le violazioni dell'obbligo di dichiarare o dell’obbligo di astenersi sono sottoposte a sanzione (art. 20).
Una disposizione transitoria disciplina l'obbligo di dichiarare le attività in corso al momento dell'entrata in vigore della legge (art. 32).
Art. 10 Comunicazione dell'autorità
Questa disposizione disciplina la procedura applicabile una volta che l'autorità è stata informata. L'autorità deve comunicare alla persona o alla società in questione entro un termine di 14 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione se nella fattispecie l’attività dichiarata necessita o meno l’avviamento di una procedura di esame oppure se è vietata ai sensi degli articoli 6 o 7.
Se l'autorità ritiene che nessuno dei motivi previsti all’articolo 11 sia applicabile alla fattispecie, comunica alla persona o alla società in questione che nel caso concreto non è necessario avviare una procedura di esame e l’attività dichiarata può essere esercitata. Una volta