Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo

esame è conclusa, che l'attività dichiarata è vietata per legge, oppure notifica una decisione di divieto (art. 12). L'avamprogetto non prevede alcun termine per la procedura di esame, visto che alcune procedure possono essere complesse. Tuttavia, sono applicabili le regole in materia di diniego di giustizia formale.

Art. 12 Divieto da parte dell’autorità competente

Alcune attività che non rientrano nei divieti legali previsti agli articoli 6 e 7, a seconda del caso concreto potrebbero ugualmente essere contrarie agli obiettivi dell'articolo 1. L'articolo 12 capoverso 1 abilita quindi l'autorità competente a vietare totalmente o in parte un’attività se e nella misura in cui è contraria alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera, alla realizzazione dei suoi obiettivi di politica estera, alla neutralità svizzera o al rispetto del diritto internazionale. In caso di divieto parziale l’autorità può anche prevedere oneri e condizioni per la società interessata.

Possono essere contrarie agli obiettivi dell'articolo 1 soprattutto le seguenti attività:

- la fornitura di prestazioni di sicurezza private a una persona, una società o un organo

estero in una zona di crisi o di conflitto (lett. a). La definizione del termine «zona di crisi o di conflitto» di cui all'articolo 4 lettera e numero 1 esclude dall'articolo 12 capoverso 2 lettera a le prestazioni che devono essere fornite in una regione in cui sono applicate misure coercitive ordinate o autorizzate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU allo scopo di mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali. Anche la fornitura di prestazioni di sicurezza private a favore del CICR o di organismi svizzeri, quali le ambasciate o gli uffici di cooperazione allo sviluppo (DSC) non rientra nei casi contemplati dalla disposizione.

- la fornitura di prestazioni di sicurezza private a una persona, una società o un organo

parte di un conflitto armato internazionale o interno oppure coinvolto in scontri legati a tensioni o disordini interni (lett. b). Questa disposizione riguarda le prestazioni fornite per esempio a Stati esteri o a belligeranti. Come per l’articolo 4 lettera e numero 1 in combinato disposto con l’articolo 12 capoverso 2 lettera b, l’utilizzo del termine «conflitto armato internazionale o interno» sottolinea la coerenza del presente avamprogetto con la politica svizzera in materia di neutralità in generale e con il diritto in materia di esportazione di materiale bellico in particolare. Di conseguenza non può essere considerata contraria agli obiettivi della legge di cui all'articolo 1 la fornitura di prestazioni di sicurezza a persone, società o istituzioni che partecipano a misure di mantenimento o ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali ordinate o autorizzate dal Consiglio di Sicurezza. Nel caso in cui dalla procedura di esame dovesse emergere ugualmente una violazione degli obiettivi formulati all'articolo 1, la fornitura del servizio sarà vietata. Se la prestazione costituisce una partecipazione diretta alle ostilità è soggetta al divieto legale previsto all'articolo 6.

- la fornitura di un sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza straniere

(lett. c). Per sostegno operativo s'intende per esempio la messa a disposizione di personale di sicurezza armato a forze di sicurezza straniere che devono far fronte a manifestazioni della popolazione o altri disordini interni. Il concetto di «sostegno logistico» riguarda per esempio un aiuto nel settore della sicurezza nel caso di una situazione di necessità (p. es. afflusso di rifugiati in un altro Stato) oppure la manutenzione del materiale bellico delle forze armate al di fuori di un conflitto armato. Se la prestazione costituisce una partecipazione diretta alle ostilità è soggetta al divieto legale previsto all'articolo 6.

- la fornitura di una prestazione in rapporto con prestazioni di sicurezza nell’ambito del

know-how militare (lett. d). Questo caso si verifica per esempio se la persona o la società in questione offre una formazione militare o paramilitare o mette a disposizione personale