Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

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società straniere, comprese le grandi ditte internazionali, possono essere interessate ad avere una società in Svizzera grazie ai vantaggi offerti dal nostro Paese, in particolare in termini di reputazione, politica di neutralità, stabilità, infrastruttura e piazza finanziaria. Nell'ambito delle proprie ricerche, l'UFG ha anche constatato una notevole evoluzione del mercato della sicurezza sul piano internazionale, uno sviluppo degli strumenti di regolamentazione internazionali nonché l'esistenza di lacune giuridiche nel diritto svizzero in rapporto alle società che dalla Svizzera forniscono prestazioni di sicurezza private all'estero. L’UFG è quindi giunto alla conclusione che esistono attualmente motivi sufficienti a sostegno di un disciplinamento federale e ha raccomandato un sistema d'informazione preliminare integrato con un regime di divieto parziale.

1.1.2 Impiego di società di sicurezza da parte di autorità federali per l'esecuzione di compiti di protezione all'estero

L'ordinanza del 31 ottobre 20074 sull'impiego di società di sicurezza stabilisce le condizioni minime applicabili all'impiego di tali società nei casi in cui la legge autorizza la Confederazione a delegare loro compiti di protezione. È applicabile a qualsiasi autorità federale che deleghi a imprese di sicurezza l'esecuzione di compiti di protezione in Svizzera o all'estero. Stabilisce in particolare le condizioni d'impiego delle società nonché alcune esigenze in materia di formazione del personale di sicurezza. Prevede inoltre determinate disposizioni sull'impiego di società di sicurezza per l'esecuzione di compiti di protezione all'estero.

1.2 Mandati del Consiglio federale

1.2.1 Decisione del Consiglio federale del 16 febbraio 2011

Il 16 febbraio 2011, il Consiglio federale ha preso atto delle conclusioni del rapporto dell'UFG del 30 dicembre 2010 e ha deciso di incaricare il DFGP di elaborare, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'economia (DFE), il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) nonché i Cantoni, un avamprogetto di legge i cui tratti principali sono riportati qui di seguito.

a. La legge definirà le attività di sicurezza proibite ex lege.

b. Le società di sicurezza domiciliate in Svizzera saranno tenute a informare l'autorità fede-

rale competente ed eventualmente a richiedere un'autorizzazione, se intendono esercitare attività all'estero.

c. Le società domiciliate in Svizzera che detengono partecipazioni in società di sicurezza

operanti all'estero saranno sottoposte a questa legge.

d. L’autorità federale competente pronuncerà un divieto se l'attività prevista potrà pregiudi-

care l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera, i suoi principi di politica estera, la sicurezza del Paese o la sua reputazione, fatte salve eventuali deroghe.

e. Le società di sicurezza saranno tenute a rispettare determinati obblighi per esercitare

attività non oggetto di divieto nelle zone di crisi o di conflitto.

f. In caso di violazione dei divieti o degli obblighi previsti dalla legge, verranno applicate

sanzioni amministrative e penali.

4 OISS; RS 124