Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

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L’UFG ha esaminato la possibilità di introdurre per le società l'obbligo di comunicare a posteriori all'autorità competente le prestazioni di sicurezza private fornite in zone di crisi e di conflitto. Questa soluzione ha il vantaggio di essere poco intervenzionista, ma non permette di raggiungere efficacemente gli obiettivi della legge.

Inoltre, l’UFG ha esaminato la possibilità di prevedere un divieto assoluto per le società di partecipare a operazioni militari o a pertinenti attività preparatorie. Un tale divieto potrebbe essere isolato oppure combinato con altre misure, in particolare con l'obbligo di ottenere un'autorizzazione e/o di registrarsi. Questa soluzione presenterebbe il vantaggio di definire chiaramente le operazioni proibite a causa dell'incompatibilità con alcuni interessi della Svizzera. Uno degli inconvenienti di un semplice divieto è la difficoltà di definire in maniera astratta i concetti di operazione militare e attività preparatoria.

L’UFG ha anche esaminato la possibilità di un disciplinamento che prevedesse un obbligo di registrazione per le società di sicurezza e/o un obbligo di autorizzazione per determinate loro attività. Rispetto all'introduzione di un eventuale divieto, quella di un'autorizzazione obbligatoria e/o di un obbligo di registrazione ha il vantaggio di evitare che lo Stato possa pregiudicare la libertà economica. A differenza della comunicazione a posteriori, questa soluzione permetterebbe di raggiungere i principali obiettivi di un eventuale disciplinamento. Un tale sistema ha tuttavia l'inconveniente di comportare un processo burocratico notevole e costi elevati. L'autorità dovrebbe effettuare verifiche per comprovare in particolare la reputazione della società di sicurezza e del rispettivo personale. Dovrebbe inoltre svolgere complessi controlli nel luogo d'esecuzione del contratto, per determinare se l'autorizzazione è rispettata. Infine, la concessione di un'autorizzazione potrebbe essere percepita all'estero come una garanzia da parte delle autorità svizzere. Di conseguenza, nuove società di sicurezza estere potrebbero essere interessate a stabilirsi nel nostro Paese, che per queste è già attrattivo a causa della sua reputazione, della sua neutralità e della sua stabilità. Inoltre, la percezione che potrebbero avere gli Stati esteri che la Svizzera si porti garante di determinate società di sicurezza potrebbe risultare particolarmente problematica nel caso in cui questi commettano infrazioni nell'ambito della loro attività.

Alla luce di queste osservazioni, è opportuno optare per un disciplinamento che permetta di controllare nella maniera più accurata possibile e senza burocrazia inutile le attività delle società di sicurezza che potrebbero risultare problematiche, di esaminare rapidamente la situazione e di imporre efficacemente i divieti e altre eventuali restrizioni risultanti da tale esame. L'avamprogetto propone quindi un regime di divieti integrato da una procedura di dichiarazione preliminare. Questo sistema permette alla Confederazione di controllare il mercato delle prestazioni di sicurezza fornite dalla Svizzera all'estero e di intervenire in determinati casi vietando alcune attività, senza tuttavia fare da garante per la fornitura di determinate prestazioni di sicurezza private che non sono considerate problematiche.