Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
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1.5 Tratti fondamentali dell’avamprogetto
1.5.1 Obiettivi
L'avamprogetto di legge contribuisce a salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera, a raggiungere gli obiettivi di politica estera svizzeri, a preservare la neutralità e a garantire il rispetto del diritto internazionale quando dalla Svizzera vengono fornite prestazioni di sicurezza private all'estero o quando nel nostro Paese vengono svolte attività in rapporto con tali prestazioni.
Per rafforzare il principio di legalità, l'avamprogetto di legge stabilisce le condizioni d'impiego di una società di sicurezza quando un'autorità federale le delega l'esecuzione di determinati compiti di protezione o ricorre ai suoi servizi sulla base di un mandato.
1.5.2 Aspetti fondamentali dell'avamprogetto
L'avamprogetto di legge prevede di vietare ex lege determinate attività, di introdurre un regime di divieti che l'autorità competente potrà ordinare in determinati casi e di rilevare le prestazioni di sicurezza fornite dalla Svizzera all'estero, sottomettendole a una procedura di dichiarazione preliminare.
La nuova legge sarà applicabile alle persone o società che dalla Svizzera forniranno prestazioni di sicurezza private all'estero o che forniranno in Svizzera determinate prestazioni correlate a prestazioni di sicurezza private fornite all'esterno. Sarà applicabile anche alle società domiciliate in Svizzera detentrici di partecipazioni finanziarie in società operanti all'estero. L'avamprogetto prevede divieti legali concernenti la partecipazione diretta alle ostilità in caso di conflitti armati («divieto di mercenarismo») nonché le attività correlate a un'eventuale partecipazione diretta alle ostilità o a una violazione grave dei diritti dell’uomo.
Qualsiasi società che intenda esercitare una delle attività rette da tale legge, dovrà prima dichiararlo all'autorità. Se la dichiarazione lascia sospettare che l'attività possa essere contraria agli obiettivi della legge, l'autorità avvia una procedura di esame e, se del caso, pronuncia un divieto. Il Consiglio federale potrà tuttavia accordare autorizzazioni eccezionali in caso di interessi pubblici considerati preponderanti. Le società potranno invece esercitare all'estero le attività che non sono considerate contrarie alla legge. Per garantire un'applicazione efficace della legge, l'avamprogetto prevede misure di controllo. In caso di violazioni della legge saranno inflitte sanzioni amministrative e penali. L'avamprogetto sarà applicabile anche alle attività in corso nel momento dell'entrata in vigore della legge.
L'avamprogetto di legge è inoltre applicabile alle autorità federali che delegano a società di sicurezza l'esecuzione di compiti di protezione all'estero oppure che ricorrono ai servizi di dette società. In questo contesto stabilisce le condizioni d'impiego. L'autorità federale dovrà in particolare assicurarsi che la società di sicurezza adempia determinati requisiti e che il personale di sicurezza abbia acquisito una formazione per l'esecuzione dei compiti di protezione. L’avamprogetto stabilisce inoltre le condizioni necessarie per autorizzare l’impiego della coercizione, di misure di polizia o di armi.