Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/62: Messaggio aggiuntivo concernente la revisione della Legge sull'asilo (Rapporto del DFGP sulle misure di accelerazione nel settore dell'asilo, misure a breve termine, variante 3) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Capoverso 2

Nella fase preparatoria vengono per esempio già rilevate e registrate le generalità del richiedente; inoltre, vengono verificati l'identità, i mezzi di prova presentati nonché i documenti di viaggio e di identità. Vengono anche rilevate le impronte digitali, che sono poi confrontate con diverse banche dati. Visto che le fotografie e le schede dattiloscopiche vengono allestite già con la prima domanda d'asilo, tali misure non vengono ripetute nel caso di ulteriori domande d'asilo presentate dallo stesso richiedente. Lo stesso vale per i richiedenti l'asilo minori di 14 anni accompagnati da un genitore (cfr. art. 6 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999 sull'asilo, OAsi 3; RS 142.314). Queste eccezioni sono contemplate nell'espressione «di norma». Durante la fase preparatoria possono inoltre essere effettuati ulteriori accertamenti utili a seconda della provenienza dei richiedenti (p. es. elenco di domande su un determinato Paese o raccolta di informazioni sull'attuale situazione politica). Già durante la fase preparatoria i richiedenti l'asilo possono essere interrogati oralmente o per iscritto sulla loro identità, sull'itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese. Nell'ambito di tale audizione devono essere eseguiti anche gli accertamenti concernenti gli accordi di Dublino: per esempio, è necessario verificare se il richiedente ha già soggiornato o presentato una domanda d'asilo in un altro Stato Dublino. Infine vanno svolti i lavori preliminari necessari per la presentazione di una richiesta nell'ambito di una procedura Dublino.

Capoverso 2bis

Secondo la nuova disposizione, un'eventuale domanda di ammissione o riammissione di richiedenti l'asilo presso uno Stato Dublino va di regola presentata a tale Stato già durante la fase preparatoria. Questo limite temporale (la fase preparatoria dura infatti al massimo tre settimane) obbliga l'UFM ad avviare senza indugio eventuali procedure Dublino, a concluderle possibilmente già durante il soggiorno presso il CRP e ad eseguire l'allontanamento nello Stato Dublino competente. Ne consegue tuttavia un aumento delle capacità necessarie per il soggiorno presso i CRP (cfr.

n. 3.1). In situazioni eccezionali, in particolare in caso di un aumento delle richieste o di capacità ridotte nei CRP, l'UFM deve comunque avere la possibilità di presentare richieste Dublino in un secondo momento. Queste eccezioni sono contemplate nell'espressione «normalmente».

Capoverso 2ter (nuovo)

I compiti menzionati al capoverso 2 devono poter essere delegati a terzi. Si tratta in particolare di compiti amministrativi, in quanto attività come la redazione di una decisione d'asilo o le audizioni sui motivi d'asilo sono fondamentali nelle procedure d'asilo e devono pertanto continuare ad essere svolte esclusivamente dai collaboratori dell'UFM.

La possibilità di demandare a terzi compiti per garantire il funzionamento dei CRP è attualmente già sancita a livello di ordinanza (cfr. art. 17 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo, OAsi 1; RS 142.311). Tuttavia, per motivi di trasparenza e di certezza del diritto viene ora precisata direttamente nella legge. Inoltre, in tal modo viene soddisfatto il principio della legalità, secondo cui tipo, entità e scopo di un trasferimento di compiti a terzi devono essere stabiliti in una legge formale.

Introducendo una fase preparatoria chiaramente definita e ben strutturata, le procedure d'asilo possono essere sveltite. Inoltre, delegando a terzi determinati compiti, l'UFM ne risulta sgravato dal punto di vista amministrativo.