Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/62: Messaggio aggiuntivo concernente la revisione della Legge sull'asilo (Rapporto del DFGP sulle misure di accelerazione nel settore dell'asilo, misure a breve termine, variante 3) · 16 pagine

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procedure di ricorso costerà circa 2 milioni di franchi (fr. 1200 per procedura di ricorso).

La possibilità di farsi visitare da un medico nei CRP e di rivolgersi a un medico di fiducia della Confederazione (cfr. art. 26a AP-LAsi) comporta spese supplementari stimate attorno ai 5 milioni di franchi l’anno. Questo importo è calcolato come segue: supponendo che su circa 15 000 domande d’asilo l’anno circa il 50 per cento dei richiedenti si faccia visitare da un medico e considerando che in media le spese per una consultazione medica sono di circa 350 franchi, i costi supplementari si stimano a 2,6 milioni di franchi. Va inoltre preventivato che per circa 1200 richiedenti l’asilo sarà chiesto il parere di un medico di fiducia, facendo aumentare i costi per la Confederazione di altri 2,4 milioni di franchi circa (una perizia medica costa in media fr. 2000).

Risparmi

Aumentando le capacità dei CRP si stima che circa l’80 per cento di tutte le procedure Dublino (circa 4800 persone) saranno eseguite dai CRP, generando risparmi a livello di aiuto sociale e soccorso di emergenza pari a circa 63,5 milioni di franchi l’anno.

Grazie all’esecuzione dei casi Dublino nei CRP non viene esborsato l’importo forfettario per il soccorso di emergenza di 6100 franchi a persona, rimborsato dalla Confederazione ai Cantoni. Nell’ambito del soccorso di emergenza potranno quindi essere effettuati risparmi annui dell’ordine di 29 milioni di franchi. Fino al momento del passaggio in giudicato della decisione d’asilo, la Confederazione rimborsa ai Cantoni un importo forfettario globale di 55 franchi al giorno e per persona. Alloggiando nei CRP i richiedenti per cui è stata avviata una procedura Dublino si risparmiano annualmente circa 34,5 milioni di franchi, poiché per 130 giorni (durata media del soggiorno nei Cantoni per i casi Dublino) la Confederazione non deve più rimborsare ai Cantoni l’importo forfettario.

Se, in caso di problemi di salute non fatti valere immediatamente dopo la presentazione della domanda d’asilo, l’onere della prova è maggiore (cfr. art. 26a cpv. 2 LAsi), si stima che il numero delle ammissioni provvisorie a causa dell’impossibilità presunta dell’allontanamento sarà del 5-10 per cento in meno. La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese per l’aiuto sociale per massimo sette anni dall’entrata in Svizzera delle persone ammesse provvisoriamente (cfr. art. 87 cpv. 3 LStr). Con circa il 10 per cento di ammissioni provvisorie in meno, nel primo anno la Confederazione potrà risparmiare a livello di aiuto sociale al massimo 3,5 milioni di franchi (350 persone x 55 franchi al giorno x 180 giorni). Dopo sette anni i risparmi annui per la Confederazione nell’ambito dell’aiuto sociale saranno di massimo 45 milioni di franchi (2275 persone x 55 franchi al giorno x 360 giorni).

3.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale per la Confederazione

L’introduzione di una fase preparatoria nei CRP (cfr. art. 26 AP-LAsi) avverrà gradualmente. Le ripercussioni in materia di personale derivanti da tale misura non sono attualmente quantificabili. Eventuali altre ripercussioni in termini di personale saranno specificate nel messaggio aggiuntivo del Consiglio federale.

3.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Non sono previsti costi supplementari per Cantoni e Comuni.