Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/62: Messaggio aggiuntivo concernente la revisione della Legge sull'asilo (Rapporto del DFGP sulle misure di accelerazione nel settore dell'asilo, misure a breve termine, variante 3) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 26a (nuovo) Esame medico
Nella prassi delle procedure d'asilo e di allontanamento vengono spesso fatti valere motivi medici in un secondo momento, in modo da evitare l'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine. In molti casi anche le domande multiple e di riesame hanno alla base esclusivamente motivi medici. Per i collaboratori dell'UFM lo svolgimento di procedure d'asilo in cui vengono fatti valere motivi medici è difficile e dispendioso in termini di tempo. Anche se già attualmente esiste la possibilità di far verificare da un medico di fiducia i motivi medici addotti, questo comporta un notevole onere aggiuntivo, visto che nella LAsi vigente non esiste un disciplinamento specifico sulla procedura in caso di motivi medici.
Nella procedura d'asilo va pertanto introdotta una regolamentazione per i motivi medici, che permetta ai richiedenti di far verificare i propri problemi di salute da personale medico specializzato già in uno stadio iniziale della procedura, in modo semplice e gratuito. Una procedura chiaramente regolamentata aumenta anche la certezza del diritto.
Capoverso 1
Eventuali problemi di salute che sono noti al richiedente e rilevanti per la procedura di asilo e di allontanamento devono essere fatti valere immediatamente dopo la presentazione della domanda d'asilo. Il termine può essere fissato dal Consiglio federale a livello di ordinanza, ma in ogni caso non deve superare la durata massima della fase preparatoria pari a tre settimane (cfr. art. 26 cpv. 1bis AP-LAsi). È comunque necessario tenere conto della situazione concreta nel singolo caso, per esempio quando un richiedente non è in grado di far valere i propri problemi di salute entro il termine prefissato per legittimi motivi.
Al momento dell'entrata nel CRP, i richiedenti vengono informati – per iscritto mediante un promemoria e oralmente durante l'audizione sulla persona – che devono far valere eventuali problemi di salute subito dopo la presentazione della domanda d'asilo e che possono farsi esaminare gratuitamente da personale medico specializzato.
Se vengono fatti valere problemi medici, l'interessato deve rivolgersi allo specialista designato dall'UFM. Nella pratica questa prima consultazione verrà probabilmente eseguita presso i CRP da personale medico con una formazione specifica. Se è indicato dal punto di vista medico, il richiedente in questione viene indirizzato verso lo specialista incaricato dall'UFM. L'articolo 82a LAsi, secondo cui tra gli altri è possibile limitare la scelta dei fornitori di prestazioni e quella dell'assicuratore, si applica per analogia anche durante il soggiorno nel CRP.
Capoverso 2
Nelle procedure d'asilo e di allontanamento (comprese eventuali procedure di riesame) i problemi di salute fatti valere successivamente possono essere presi in considerazione soltanto se l'interessato è in grado di dimostrarli (cfr. art. 32 cpv. 2 PA). Contrariamente alla regola generale, secondo cui nell'ambito di una procedura d'asilo le allegazioni dei richiedenti devono perlomeno essere rese verosimili (cfr. art. 7 LAsi), in questo caso l'onere della prova è più rigoroso. Lo stesso vale nel caso in cui i richiedenti l'asilo si rivolgano a un medico non incaricato dall'UFM, presentando un suo certificato. Se i motivi medici addotti destano dubbi, l'UFM può incaricare un medico di fiducia di verificare le allegazioni o il certificato medico presentato in un secondo momento, oppure di esaminare il richiedente l'asilo. Questo