Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/62: Messaggio aggiuntivo concernente la revisione della Legge sull'asilo (Rapporto del DFGP sulle misure di accelerazione nel settore dell'asilo, misure a breve termine, variante 3) · 16 pagine
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compito potrebbe per esempio essere svolto dal Servizio medico regionale di un ufficio dell'AI. Se il richiedente l’asilo comprova i propri problemi di salute, anche con il disciplinamento proposto è necessario tenerne debitamente conto nell’esame della domanda d’asilo, indipendentemente dal momento in cui tali problemi sono fatti valere.
Al momento dell'entrata nel CRP i richiedenti vengono informati, mediante un promemoria e nell'ambito dell'audizione sulla persona anche oralmente, sulla necessità di dimostrare eventuali motivi medici fatti valere in un secondo momento nell'ambito della procedura d'asilo.
Il nuovo disciplinamento permette ai richiedenti l'asilo di far accertare i propri problemi di salute in modo semplice e gratuito. Allo stesso tempo è possibile ridurre i casi in cui i richiedenti fanno valere motivi medici in un secondo momento, soltanto per evitare o ritardare l'esecuzione dell'allontanamento.
2.4 Capitolo 8: Tutela giurisdizionale
Art. 109a (nuovo) Accordi
Nel rapporto del DFGP di marzo 2011 sulle misure per accelerare le procedure d'asilo viene rilevato che tali procedure durano troppo (cfr. la versione tedesca del rapporto, pag. 13 segg.). Questo riguarda sia le procedure di prima istanza sia quelle di ricorso. Il rapporto illustra diverse possibili cause di questo fenomeno, una delle quali è il fatto che non esistono accordi con il TAF sulle priorità nelle procedure di prima e seconda istanza nonché sull'iter amministrativo. Per garantire che le procedure vengano svolte senza intoppi, tali accordi sono utili e necessari soprattutto anche nei periodi in cui vengono presentate molte domande d'asilo. Visto che gli accordi riguardano soltanto questioni amministrative resta pienamente garantita l'indipendenza del giudice sancita dalla Costituzione federale (art. 191c Cost.; RS 101).
Art. 110a (nuovo) Patrocinio gratuito
Capoverso 1
Nella procedura di ricorso, se il richiedente è indigente e il ricorso non è privo di probabilità di successo, è necessario garantire la copertura delle spese per il rappresentante legale assegnato d'ufficio, oltre a quelle procedurali. Visto che di solito le conoscenze linguistiche e giuridiche dei richiedenti l'asilo sono limitate, la legge parte ora dal presupposto che sia necessario un patrocinio d'ufficio. Infatti, accertare secondo il diritto vigente che il patrocinio d'ufficio sia necessario nel caso concreto, è un'operazione relativamente dispendiosa.
Nell'ambito della procedura di ricorso, l'interessato deve richiedere di essere dispensato dai costi procedurali e dalle spese per il patrocinatore d'ufficio (cfr. art. 65 cpv. 2 PA).
Eliminando l'obbligo di accertare la necessità di un gratuito patrocinio è possibile sgravare il TAF. Inoltre, visto che in caso di patrocinio d'ufficio può essere richiesto un maggior rispetto delle prescrizioni formali, la procedura di ricorso viene accelerata.