Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/62: Messaggio aggiuntivo concernente la revisione della Legge sull'asilo (Rapporto del DFGP sulle misure di accelerazione nel settore dell'asilo, misure a breve termine, variante 3) · 16 pagine
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Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFGP di presentare entro la fine di settembre 2011 un rapporto aggiuntivo al messaggio del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo, al fine di attuare la variante 3 (misure a breve termine). Il presente rapporto illustra le modifiche legali necessarie a tale scopo.
1.2 La normativa proposta
1.2.1 Introduzione di una fase preparatoria prima dell'effettiva procedura d'asilo
Con la presentazione della domanda d'asilo inizia una fase preparatoria in cui, subito dopo l'entrata nel CRP, vengono svolti tutti gli accertamenti preliminari rilevanti per lo svolgimento della procedura d'asilo (art. 26 AP-LAsi). Tale fase preliminare serve anche a organizzare meglio la successiva audizione sui motivi d'asilo. La fase preparatoria dura al massimo tre settimane, durante le quali vengono anzitutto registrate le generalità dei richiedenti. Viene anche verificata la loro identità e vengono controllati i mezzi di prova presentati, nonché i documenti di viaggio e d'identità. Infine, vengono svolti ulteriori accertamenti specifici sull'origine dei richiedenti. Un'eventuale domanda di ammissione o riammissione del richiedente dovrà di regola essere presentata allo Stato Dublino competente già durante la fase preparatoria.
Per garantire una procedura d'asilo celere, queste importanti informazioni devono essere a disposizione dei collaboratori competenti dell'UFM già all'inizio della procedura, in modo da sostenerli in maniera professionale e completa. Durante la fase preparatoria l'UFM può affidare compiti amministrativi a terze persone. La fase preparatoria è intesa a garantire che le procedure d'asilo vengano svolte in maniera più rapida ed efficiente.
1.2.2 Esame medico nei centri di registrazione e procedura della Confederazione
Durante la fase preparatoria, i richiedenti l'asilo con problemi di salute possono sottoporsi a un esame medico svolto da specialisti incaricati dalla Confederazione direttamente nei CRP (art. 26a AP-LAsi). Oltre alla visita sanitaria di confine obbligatoria, questa possibilità è gratuitamente a disposizione dei richiedenti. Eventuali problemi di salute che sono noti al richiedente e rilevanti per la procedura di asilo e di allontanamento devono essere fatti valere immediatamente dopo la presentazione della domanda d'asilo. I problemi di salute fatti valere successivamente sono presi in considerazione nella procedura di asilo e di allontanamento solo se dimostrati dal richiedente. Non è sufficiente che vengano semplicemente resi verosimili ed è necessario tenere conto della situazione concreta nel singolo caso. L'obiettivo della modifica proposta è di eliminare la possibilità di tener conto di problemi medici immotivati e fatti valere solo in un secondo momento. In tal modo, l'esecuzione dell'allontanamento viene rimandata a favore di un'ammissione provvisoria per motivi medici soltanto in casi motivati.
1.2.3 Misure per una migliore tutela giurisdizionale
Come illustrato in precedenza, la decisione della CIP-S prevede di respingere il progetto normativo pendente per la revisione della LAsi incaricando il Consiglio federale di sottoporne uno nuovo che metta in atto la variante 1. Vanno in particolare ridisciplinati i termini ricorsuali e la tutela giurisdizionale.
Alla luce di tali fatti, fino all’introduzione della nuova normativa, la tutela giurisdizionale dei richiedenti l'asilo va rafforzata mediante modifiche puntuali già nell'am-