Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/71: Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 · 19 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione in forma di conferenza del 5 ottobre 2011

illecito e che le imprese dimostrino che l’accordo è giustificato da motivi di efficienza economica.

economiesuisse chiede che l’onere della prova dell’ammissibilità di un tale accordo spetti come finora alle autorità.

La FER condivide l’idea dell’inversione dell’onere della prova dal momento che l’impresa possiede gli elementi che consentono di confermare o meno la giustificabilità di un accordo. Tuttavia, la FER ritiene che la COMCO debba lavorare in modo celere ed efficace per il riconoscimento di questi motivi.

L’ACSI, la FRC e il kf ritengono giusto che siano le imprese a dover dimostrare la liceità degli accordi per motivi di efficienza economica. Il kf sottolinea che la condizione secondo cui l’accordo non deve sopprimere in alcun modo una concorrenza efficace (cpv. 3 let. b) deve essere tassativamente osservata.

3.2.2 Pareri contrari alla revisione

Necessità di una riforma

L’AES reputa che la revisione sia prematura e ingiustificata; l’AES rileva che, dall’introduzione delle possibilità di sanzioni dirette nel 2004, le autorità della concorrenza hanno già pronunciato numerose decisioni per accordi orizzontali e verticali. L’AES precisa che, fino ad ora, nessuna decisione è stata annullata dal Tribunale amministrativo federale (TAF) o dal Tribunale federale; la necessità di una riforma non è quindi scontata. L’AES non condivide, nel rapporto esplicativo, l’affermazione secondo cui la giurisprudenza depone «a favore dell’abbandono della presunzione prevista dalla legge in vigore», in quanto la valutazione della LCart non ha individuato una lacuna dell’articolo 5.

Cambiamento di sistema e Costituzione

economiesuisse ritiene che il diritto dei cartelli svizzero esiga un’analisi degli accordi basata sugli effetti e che ciò sia corretto (si vedano anche le discussioni nell’ambito dell’UE per un «more economic approach»).

Promarca sottolinea anche che il diritto della concorrenza tende sempre più a un approccio di questo tipo. Promarca reputa che la compatibilità costituzionale sia volutamente minimizzata nel rapporto esplicativo.

costruzionesvizzera ritiene che la proposta implichi un cambiamento che non è compatibile con il sistema giuridico svizzero, e che non è opportuno né sensato, tanto più che l’inversione dell’onere della prova non vale soltanto per gli accordi «rigidi», ma anche per gli accordi «classici». costruzionesvizzera ritiene che questa condizione puramente orientata al consumatore finale imporrebbe alle imprese un enorme onere amministrativo. costruzionesvizzera si chiede se l’introduzione di un divieto parziale sia conforme all’articolo 96 Cst. o se non richiederebbe una modifica della Cst.

L’AES, l’AGVS e il Centre patronal ritengono che la revisione sia contraria alla Cst., il cui articolo 96 capoverso 1 precisa che la Confederazione ha il compito di emanare prescrizioni contro «gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza». Per l’AES e il Centre patronal, la Confederazione deve quindi lottare contro le conseguenze nocive dei cartelli, e non contro qualsiasi intesa in generale. Secondo l’AES e il Centre patronal, la revisione parziale proposta comporta un divieto per se di accordi predefiniti, senza tenere conto delle conseguenze di tali accordi. Per l’AES, la prova dell’efficienza prevista all’articolo 5 capoverso 3 LCart è limitata unicamente al tipo di contratti, il che significa che accordi dalle conseguenze assolutamente minime, ad

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