Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/71: Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 · 19 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione in forma di conferenza del 5 ottobre 2011

SwissHoldings chiede una regolamentazione chiara a livello di ordinanza e di riferirsi all’UE in considerazione della sua maggiore esperienza.

VIPS ritiene che manchi una pratica sufficiente delle autorità per quanto riguarda i motivi giustificativi che potrebbero fungere da riferimento per le imprese tenute a fornirne la prova.

Infra ritiene che la revisione comporti una grande incertezza giuridica non essendo possibile esprimersi su tutti i documenti dato che i motivi giustificativi devono ancora essere definiti in un’ordinanza.

La SSIC teme che la formulazione dell’articolo 5 capoverso 2 lettera a LCart possa indurre le autorità della concorrenza a considerare illecite delle cooperazioni (come gruppi di lavoro, nel senso di società semplici, per contratti importanti o complessi).

Swiss Retail Federation ritiene che la nuova regolamentazione dipenda dai motivi giustificativi e che il divieto non debba essere vanificato da un’accettazione avventata di qualsiasi giustificazione. Swiss Retail Federation sostiene quindi il cambiamento di paradigma se esso implica una maggiore sicurezza giuridica e la conclusione più rapida delle procedure. Swiss Retail Federation reputa che, ai fini della sicurezza giuridica, sarebbe necessario disciplinare i motivi giustificativi a livello di ordinanza e chiede che questi ultimi siano coerenti con la normativa e la pratica europee.

Suissetec dubita che la proposta porti a un’abbreviazione delle procedure.

L’AES rileva che vi è un’esigenza, in particolare per le PMI, di regolare i fatti che hanno solo un impatto limitato sul mercato (art. 6 cpv. 1 LCart). La comunicazione PMI della COMCO dovrebbe essere abrogata poiché una presa in considerazione dell’impatto sul mercato secondo il testo di legge proposto sarebbe vietata.

VIPS ritiene che la regolamentazione proposta determinerebbe una divergenza rispetto al diritto europeo, secondo cui l’illiceità di diversi accordi deve innanzitutto essere dimostrata dalle autorità. VIPS aggiunge che, contrariamente al diritto europeo, non esistono porti sicuri («safe harbors») come quelli previsti nei regolamenti d’esenzione per categorie dell’UE e quindi la sicurezza giuridica apportata non è paragonabile al caso svizzero. Promarca è del parere che il confronto con il diritto europeo non sia convincente (in quanto quest’ultimo si fonda sul principio del divieto e non sul principio dell’abuso sancito nella Cst. svizzera).

La FH sottolinea che la revisione della LCart non deve essere contraria agli standard europei (occorre prestare particolare attenzione quando si precisano i motivi giustificativi in un’ordinanza; il diritto europeo non è estraneo a un’inversione dell’onere della prova, ma quest’ultima è fortemente relativizzata dai principi di esenzione).

scienceindustries ritiene che la conformità con l’UE non sia chiara (se un accordo è lecito nell’UE, sarebbe anche permesso nell’ambito del divieto parziale svizzero?).

Amstutz e Reinert sottolineano che l’elenco delle fattispecie al capoverso 2 è troppo esteso poiché include accordi di cooperazione considerati efficienti e che favoriscono la concorrenza. Con l’eliminazione dell’importanza di una limitazione della concorrenza, Amstutz e Reinert temono che un accordo che risulta neutro nell’ottica della concorrenza o che ha persino effetti positivi sia considerato illecito. Per Amstutz e Reinert, la proposta risente del fatto che il capoverso 2 tenta di fare una distinzione tra accordi che hanno per oggetto o per effetto di limitare la concorrenza conformemente all’articolo 101 TFUE, ma in forma ridotta. Amstutz e Reinert sostengono che non è corretto affermare che le possibilità di motivi giustificativi costituiscono un margine di correzione per l’auspicata eliminazione di qualsiasi analisi degli effetti; in effetti, non sono chiari i motivi per cui una cooperazione neutra sul piano della concorrenza o che la favorisce richieda una giustificazione. Amstutz e Reinert ritengono che l’argomento del margine di correzione sia sbagliato anche perché il

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