Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/71: Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 · 19 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione in forma di conferenza del 5 ottobre 2011

esempio tra due piccole imprese, sono immediatamente sottoposti a un divieto e quindi a sanzione.

Coop non vede alcuna urgenza di introdurre un rafforzamento della LCart e aggiunge che la rinuncia a un esame dell’importanza e l’imposizione dell’onere della prova alle imprese sollevano considerazioni giuridiche e costituzionali.

Per l’AES, i motivi menzionati nel rapporto esplicativo per i quali la COMCO sarebbe obbligata a effettuare un esame dell’importanza non sono convincenti. L’AES ritiene che gli strumenti attuali siano sufficienti per impedire eventuali conseguenze nocive sul piano economico e sociale.

VIPS ritiene che un divieto generale sia contrario alla Cst.

L’ASA, la FH e Orange sollevano il problema della costituzionalità insito nella revisione e attendono chiarimenti sulla compatibilità della proposta con la Cst.

L’UDC ritiene che la revisione sia contraria all’articolo 96 Cst. e che si discosti dal diritto europeo.

economiesuisse, scienceindustries e ZHAW sollevano anche la problematica della costituzionalità. Tuttavia, economiesuisse ritiene che tale questione non debba essere un pretesto per assumere un atteggiamento passivo se una modifica di legge è indicata per motivi economici.

La SSE sostiene che la proposta non comprende il concetto dell’articolo 96 Cst.

L’USAM ritiene che la modifica sia contraria alla Cst. e ai principi legali in generale (semplificazione dell’applicazione sul piano amministrativo, sicurezza giuridica).

Studienvereinigung Kartellrecht ritiene che la proposta sfoci in un divieto totale di accordi predefiniti, che toccano anche gli accordi che sopprimono solo in modo limitato la concorrenza, o che non la sopprimono affatto, il che è contrario alla Cst.

Amstutz e Reinert considerano i capoversi 2 e 3 dannosi per quanto riguarda la politica della concorrenza e molto problematici sul piano costituzionale. Amstutz e Reinert reputano che un divieto per se degli accordi verticali sia in contrasto con la teoria economica e la pratica giuridica internazionale. Amstutz e Reinert sottolineano che presso il Tribunale federale manca una pratica legata al concetto di importanza e che non è quindi necessario abolire questa caratteristica a titolo preventivo. Inoltre, Amstutz e Reinert reputano che l’eliminazione del criterio di importanza si oppone al principio dell’abuso espresso all’articolo 96 capoverso 1 Cst.

Accordi verticali

costruzionesvizzera auspica una flessibilizzazione nell’ambito degli accordi verticali e sostiene che spesso tali accordi non hanno effetti nocivi per il mercato.

SIC Svizzera è del parere che gli effetti degli accordi verticali sull’intensità della concorrenza siano molto controversi, anche nella letteratura.

La FH è preoccupata dal fatto che si consideri unicamente il tipo di accordo, soprattutto perché, per gli accordi verticali, gli effetti economici negativi intervengono solo in caso di potere di mercato.

Infra reputa che la competenza di definire quali accordi verticali sono efficienti o meno non debba spettare allo Stato.

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