Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/71: Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 · 19 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione in forma di conferenza del 5 ottobre 2011
europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La FH ritiene che l’inversione dell’onere della prova sia problematica in relazione al principio della presunzione d’innocenza poiché le misure previste nel diritto dei cartelli hanno carattere penale.
Orange sottolinea che, oltre alla contraddizione con il principio inquisitorio e la presunzione d’innocenza, le imprese si vedono imporre un onere della prova che di fatto non potranno mai soddisfare. Anche Scienceindustries considera irrealizzabile l’onere della prova (presunzione d’innocenza, costi legati all’esigenza di conformità difficilmente stimabili).
L’UDC ritiene che l’inversione dell’onere della prova comporterà spese considerevoli a livello finanziario e importanti investimenti di tempo.
Promarca è del parere che l’inversione dell’onere della prova sia contraria alla posizione del DFE nella sua argomentazione per l’istituzione di un Tribunale della concorrenza.
La SSIC respinge il cambiamento di sistema legato all’onere della prova e il fatto che si accorda alle imprese la possibilità di giustificare qualsiasi accordo, anche gli accordi «classici», tanto più che, secondo la SSIC, il fatto che la prova sia accettata dipende soltanto dall’autorità della concorrenza. La SSIC chiede che i criteri determinanti siano fissati sul piano legale dal legislatore stesso.
SIC Svizzera dubita che l’inversione dell’onere della prova sia più semplice rispetto alle attuali inchieste condotte caso per caso dall’autorità della concorrenza.
Swiss Retail Federation è del parere che, poiché un accordo ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 è in linea di principio vietato, è opportuno che sia l’impresa a dover fornire la prova dei motivi giustificativi (norma analoga alla condivisione dell’onere della prova in vigore nell’UE), ma si chiede se questa inversione sia appropriata per l’articolo 5 capoverso 1 (abuso). Swiss Retail Federation sostiene il fatto che l’autorità contribuisca in una certa misura all’accertamento di un’infrazione (onere della prova materiale). Swiss Retail Federation sostiene tuttavia che in caso di dubbio sulle giustificazioni di un accordo vietato non deve risultare alcuna esenzione.
Motivi giustificativi e incertezza giuridica
GE reputa che i motivi di efficienza economica previsti all’articolo 5 capoverso 3 LCart, quali la riduzione dei costi di distribuzione, siano troppo estesi.
economiesuisse evoca il rischio che la proposta di modifica induca a comminare multe elevate di carattere penale per casi senza effetto economico, il che riguarda in particolare le PMI.
L’ASA ritiene che la revisione comporti un’incertezza giuridica.
costruzionesvizzera ritiene che il fatto che i motivi giustificativi siano definiti solo in una fase ulteriore nell’ordinanza rende il progetto incerto sul piano economico: questi motivi avrebbero già dovuto essere menzionati nei documenti affinché le cerchie interessate potessero giudicarli.
VIPS ritiene che le conseguenze dell’incertezza giuridica dei motivi giustificativi, unita alla minaccia di sanzioni, costituirebbe un comportamento reticente e inefficiente delle imprese sul piano economico e quindi una perdita della dinamica della concorrenza.
scienceindustries è del parere che la proposta comporti un’incertezza giuridica poiché è difficile valutare in che modo la concretizzazione tramite un’ordinanza o una comunicazione metterebbe in pratica il divieto parziale.