Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/71: Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 · 19 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione in forma di conferenza del 5 ottobre 2011
economiesuisse rileva che la soppressione della prova dell’importanza comporta una semplificazione e un’abbreviazione delle procedure. economiesuisse ritiene che i cinque tipi di accordi definiti siano corretti.
L’APF ritiene corretto eliminare il criterio delle conseguenze economiche rilevanti.
L’ACSI e la FRC accettano senza riserve la proposta dell’articolo 5 LCart. L’ACSI e la FRC apprezzano la chiarezza della redazione del nuovo articolo, che elimina la soppressione di una concorrenza efficace come criterio determinante di liceità o illiceità dell’accordo.
La COMCO sostiene che la modifica della legge non costituisce un divieto per se, ma un divieto con possibili motivi giustificativi, il che implica che le autorità della concorrenza continueranno a controllare nei singoli casi se l’accordo può essere giustificato da motivi di efficienza economica (propone in tal senso di cancellare la parola «sempre» dall’articolo 5 capoverso 2 LCart). Inoltre, la COMCO sottolinea che le imprese hanno la possibilità di comunicare una limitazione della concorrenza alle autorità della concorrenza nell’ambito della procedura di opposizione. La COMCO è dell’avviso che la proposta consentirà un’accelerazione delle procedure e una maggiore sicurezza giuridica, e che l’avvicinamento al diritto dei cartelli europeo ha il vantaggio che le autorità della concorrenza possono approfittare in tal modo della pratica della Commissione europea.
Motivi giustificativi
TI approva il fatto che i motivi giustificativi siano ulteriormente precisati in sede di ordinanza. SG si chiede se questo aspetto non debba già essere regolato sul piano legale, ma riconosce che l’ordinanza ha il vantaggio di formulare un elenco di criteri differenziato che può essere più facilmente adeguato nel caso in cui i criteri definiti non abbiano il successo sperato. Tuttavia, per motivi di sicurezza giuridica, in particolare per le PMI, SG ritiene che ci si debba attenere a un elenco fin dall’inizio.
Per garantire la sicurezza giuridica, BE sottolinea che è necessario precisare i motivi giustificativi a livello di ordinanza o di comunicazione.
La COMCO giudica adeguato che i motivi di efficienza siano concretizzati in un’ordinanza ai sensi dell’articolo 6 LCart.
economiesuisse chiede che gli effetti economici di un accordo continuino ad essere considerati, come finora, nell’ambito di una sentenza. Di conseguenza, economiesuisse ritiene che le imprese interessate debbano avere la possibilità di presentare in modo semplice i motivi giustificativi. economiesuisse è del parere che i motivi giustificativi debbano rispettare la flessibilità economica necessaria e la libertà delle imprese, il che può essere garantito solo tramite un elenco di motivi non esaustivo (proposta di adeguare l’art. 5 cpv. 3 lett. a LCart con «in particolare»). economiesuisse chiede che la concretizzazione avvenga a livello di ordinanza, giudicando una comunicazione della COMCO insufficiente in quanto non impegna le istanze di ricorso. economiesuisse auspica che il progetto di ordinanza sia presentato alle cerchie interessate prima dell’inizio delle deliberazioni parlamentari.
Inversione dell’onere della prova
BE e TI approvano l’inversione dell’onere della prova.
BL ritiene che la prova dei motivi giustificativi da parte delle imprese segua il modello dell’onere della prova previsto all’articolo 8 CC.
La COMCO è favorevole a una chiara suddivisione dell’onere della prova. La COMCO ritiene opportuno che le autorità della concorrenza forniscano la prova dell’esistenza di un accordo