Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/71: Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 · 19 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione in forma di conferenza del 5 ottobre 2011
Amstutz e Reinert sono del parere che la proposta del Consiglio federale sia un mezzo inadeguato per combattere il franco forte. Secondo loro, è sbagliato affermare che le imprese internazionali non abbiano trasferito i vantaggi valutari e che, anche se così fosse, questo fatto non avrebbe alcun rapporto con degli accordi ma sarebbe legato alla politica dei prezzi scelta in modo indipendente dalle imprese (in un’economia di mercato libera non spetta allo Stato fissare i prezzi). Amstutz e Reinert ritengono che un rafforzamento delle condizioni della LCart non sia necessario per combattere il mancato trasferimento dei vantaggi valutari.
Inversione dell’onere della prova
economiesuisse e la FH respingono l’inversione dell’onere della prova nella forma proposta. La FH ritiene che le imprese non abbiano accesso alle informazioni necessarie e ai mezzi di prova non avendo competenze in materia d’inchiesta. economiesuisse dubita che l’inversione dell’onere della prova non abbia un impatto sulla presunzione d’innocenza. economiesuisse e Médias Suisses sottolineano che le autorità della concorrenza sono maggiormente in grado di fornire le prove rispetto alle imprese, in particolare per quanto riguarda gli effetti economici di un accordo (rilevazioni e analisi delle quote di mercato).
L’AGVS e l’USIC ritengono che fintantoché la COMCO riunirà in sé le funzioni di autorità d’inchiesta e autorità decisionale, l’inversione dell’onere della prova condurrà a risultati dubbi. Anche ZHAW è del parere che l’inversione dell’onere della prova darà adito a forti opposizioni finché la COMCO opererà allo stesso tempo come autorità d’inchiesta e autorità decisionale.
SwissHoldings si oppone all’inversione dell’onere della prova e vi ravvisa un problema di sicurezza giuridica.
Il Centre patronal giudica inammissibile che spetti alle imprese dimostrare che l’accordo è necessario per motivi di efficienza (problemi legati alla presunzione d’innocenza e alla costituzionalità).
L’AES è del parere che l’inversione dell’onere della prova sia contraria al principio inquisitorio e alla presunzione d’innocenza. L’AES reputa che ciò comporti un onere inappropriato per le imprese incriminate. Inoltre, l’AES precisa che questa normativa è più restrittiva di quella in vigore nell’UE, che applica deroghe legali in particolare per gli accordi orizzontali considerati efficienti (come i consorzi di acquisto, gli accordi di specializzazione, di ricerca e sviluppo).
L’ASA e Studienvereinigung Kartellrecht si oppongono all’inversione dell’onere della prova poiché le imprese non hanno competenze d’inchiesta e non sono in possesso delle informazioni necessarie per dimostrare i motivi giustificativi.
L’ASA ritiene che l’eliminazione dell’esigenza della prova del carattere rilevante da parte dell’autorità della concorrenza e l’inversione dell’onere della prova non siano chiari per l’economia. L’ASA teme che ne derivi di fatto un divieto per se, che considera inaccettabile. L’ASA sostiene che a livello di tribunale non esiste una pratica acquisita nel settore assicurativo e che è praticamente impossibile conoscere in anticipo i motivi giustificativi di tipo economico che potrebbero essere applicati in casi concreti.
L’ASA e Promarca ritengono che la situazione in Svizzera non sia paragonabile a quella dell’UE, che applica l’inversione dell’onere della prova solo da poco tempo. La Commissione detiene, con i regolamenti d’esenzione per categoria e le sue linee direttive, uno strumento che garantisce una sicurezza giuridica alle imprese, soprattutto per quanto concerne le possibilità di giustificazione pertinenti.
Studienvereinigung Kartellrecht e VIPS sostengono che la prova da parte dell’impresa contraddice la presunzione d’innocenza prevista all’articolo capoverso 2 della Convenzione