Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/71: Divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione: modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 · 19 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione in forma di conferenza del 5 ottobre 2011
1 Introduzione
Con decisione del 17 agosto 2011, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia (DFE) di proporgli una revisione della legge sui cartelli (LCart) che vietasse gli accordi attualmente contemplati all’articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart (accordi orizzontali sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone, nonché accordi verticali sui prezzi e sull’assegnazione di zone), pur ammettendo delle possibilità di giustificarli. Il progetto si inserisce nel contesto del forte apprezzamento del franco svizzero.
La consultazione pubblica ha riguardato l’adeguamento dell’articolo 5 LCart proposto in adempimento di questo mandato. La differenza fondamentale rispetto al diritto in vigore risiede nel fatto che l’illiceità degli accordi orizzontali e verticali particolarmente nocivi dipenderà dal tipo di accordi e non più dai loro effetti economici, ossia dalla notevole limitazione della concorrenza. Concretamente, i cinque tipi di accordi che sono già direttamente punibili avranno in linea di principio per legge un carattere illecito. La presunzione di soppressione della concorrenza applicabile in questi casi sarà quindi eliminata dalla legge.
Un divieto generale di determinati tipi di accordi pone problemi dal punto di vista economico poiché talvolta può nuocere a una cooperazione economica efficace tra le imprese. Ciò vale in particolare per i due tipi di accordi verticali direttamente punibili oggi in base all’articolo 5 capoverso 4 LCart. Per questo motivo, in determinati casi gli accordi illeciti devono restare leciti se sono giustificati da motivi di efficienza economica. Spetterà all’impresa che invoca questi motivi fornirne la prova. Il Consiglio federale ha quindi proposto di considerare illeciti i cinque tipi di accordi di cui all’articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart, a meno che essi siano giustificati da motivi di efficienza economica. Occorrerà disciplinare a livello di ordinanza o di comunicazione gli aspetti da considerare in linea di principio per l’analisi dei guadagni di efficienza, operando una distinzione tra accordi orizzontali e accordi verticali.
2 Panoramica generale
2.1 Osservazioni preliminari
La consultazione relativa all’attuazione della decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 si è svolta in forma di conferenza il 5 ottobre 2011. I partecipanti avevano inoltre la possibilità di inviare il loro parere scritto entro il 10 ottobre 2011.
Sono stati invitati a partecipare alla consultazione in forma di conferenza svoltasi il 5 ottobre 2011 tutti i governi cantonali, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e altre organizzazioni e persone interessate. Erano rappresentate 20 organizzazioni interessate, provenienti principalmente dagli ambienti economici. Quasi tutte le organizzazioni che si sono espresse oralmente hanno inviato anche un parere scritto.
In totale si sono espressi sulla revisione posta in consultazione 59 partecipanti. 2 partecipanti si sono espressi solo oralmente, mentre 57 hanno inviato un parere scritto. Nel presente rapporto sono considerati tutti i pareri che ci sono pervenuti, compresi quelli inoltrati dopo il 10 ottobre.