Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/8: 04.439 Iniziativa parlamentare. Legge sugli stupefacenti. Revisione · 18 pagine
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revisione della parte generale del Codice penale26 e dalla soppressione delle pene detentive di breve durata. Poiché la multa era diventata l'unica sanzione possibile, si è deciso di fissarne sin dall'inizio l'ammontare semplificando in tal modo la procedura sia per gli imputati sia per la polizia e il ministero pubblico.
Nel Cantone di Neuchâtel non si assiste al fenomeno del turismo della droga, sia perché procurarsi la canapa è più difficile che in altri Cantoni sia perché il consumo di droga non è tollerato.
2.2.6 Proposte di minoranza
Nell'ambito delle deliberazioni in seno alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità sono state presentate le proposte di minoranza illustrate qui di seguito.
1. Non entrata in materia
Una minoranza della Commissione (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Glur, Parmelin, Scherer, Stahl) ha respinto il progetto in linea di principio e ha proposto di non entrare in materia. Ritiene che i rischi per la salute e la sicurezza stradale legati al consumo di canapa non debbano essere sottovalutati e che, pertanto, sia importante perseguire penalmente questi reati in modo rigoroso. Con l'introduzione della procedura della multa disciplinare, il divieto di consumare canapa sancito nella legge perderebbe il suo effetto dissuasivo, con conseguenze devastanti soprattutto per i giovani. Rileva inoltre che le cerchie politiche mandano segnali contraddittori: da un lato si cerca di limitare sempre di più il consumo di tabacco e dall'altro, con l'introduzione della procedura della multa disciplinare per il consumo di canapa, si banalizza in misura crescente una sostanza molto più pericolosa del tabacco.
2. Definizione della quantità minima di canapa (art. 19b cpv. 2) (nuovo)
Una minoranza della Commissione (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Estermann, Frehner, Meyer, Parmelin, Stahl) auspica che la quantità minima di canapa il cui possesso non è punibile secondo il diritto vigente (art. 19b LStup) non sia definita nella LStup, poiché per la polizia è praticamente impossibile determinare sul posto la quantità di canapa che una persona ha su di sé. Inoltre, è possibile sapere se una determinata quantità di canapa può essere considerata esigua solo se si tiene conto delle condizioni personali dell'autore, pertanto è indispensabile ricorrere a una procedura ordinaria per definire se, nel caso specifico, si tratta di una quantità che può essere punita.
3. Potere discrezionale nei casi poco gravi (art. 28a cpv. 1bis) (nuovo)
Conformemente al diritto vigente, in una procedura ordinaria si può prescindere dal punire i casi poco gravi di consumo di stupefacenti (art. 19a n. 2 LStup). Molti Cantoni si avvalgono di questo diritto e rinunciano a infliggere una multa in questi casi (cfr. n. 2.1). Affinché l'introduzione della procedura della multa disciplinare non comporti un inasprimento della prassi vigente in materia di sanzioni o una disparità di trattamento tra i consumatori di canapa e i consumatori di altri stupefacenti, una minoranza della Commissione (Cassis, Fehr Jacqueline, Gilli, Goll, Prelicz-Huber, Rielle, Rossini, Schenker Silvia, Weber-Gobet) propone di conferire alla polizia un
26 RS 311.0. Nel quadro della revisione del Codice penale l'articolo 19a n. 1 della legge sugli stupefacenti è stato adeguato in maniera corrispondente (RS 812.121).