Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/8: 04.439 Iniziativa parlamentare. Legge sugli stupefacenti. Revisione · 18 pagine

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3.2.6 Moduli (art. 28e) (nuovo)

Precisando il contenuto dei moduli si contribuisce ad armonizzare l’esecuzione della procedura delle multe disciplinari in tutti i Cantoni. Un disciplinamento corrispondente figura nella legislazione relativa alle multe disciplinari (art. 12 LAO, art. 3 dell’ordinanza sulle multe disciplinari35) e nell’articolo 353 del nuovo Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP RU 2010 1881), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2011.

3.2.7 Spese (art. 28f) (nuovo)

Poiché le spese imputate agli organi di controllo sono già incluse nell’importo della multa, non possono essere riscosse spese supplementari.

3.2.8 Passaggio in giudicato (art. 28g) (nuovo)

Una volta pagata, la multa passa in giudicato. I rimedi giuridici ordinari non si applicano pertanto alla multa disciplinare, a meno che l’autore, in riferimento all’articolo 28j capoverso 2, invochi una violazione dell’articolo 28b.

3.2.9 Autori non domiciliati in Svizzera (art. 28h) (nuovo)

Se l’autore non domiciliato in Svizzera paga immediatamente la multa, la procedura è conclusa. In caso contrario deve consegnare l’importo della medesima o prestare un’altra garanzia adeguata se non dispone di denaro contante sufficiente.

In virtù dell'articolo 217 capoverso 3 lettera b CPP, la polizia può arrestare provvisoriamente una persona che non ha prestato una garanzia per la multa ricevuta o non ha consegnato l'importo della medesima. L'arresto dura 24 ore al massimo. Con l'accordo della procura pubblica, la polizia può anche sequestrare oggetti che appartengono alla persona interessata (telefoni cellulari, orologi, gioielli ecc.) per assicurarsi il pagamento della presunta multa. L'intenzione del legislatore è di incitare la persona interessata a pagare la multa immediatamente piuttosto che di realizzare gli oggetti in questione. Anche l'articolo 268 capoverso 1 lettera b CPP ammette tale procedura, vale a dire che il patrimonio dell'imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire la multa. Se vi è pericolo nel ritardo, il sequestro può essere effettuato anche dalla polizia (art. 263 cpv. 3 CPP).

3.2.10 Rifiuto della procedura della multa disciplinare (art. 28i) (nuovo)

Capoverso 1: Secondo l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata il 4 novembre 195036, ogni persona ha diritto a essere giudicata da un giudice per ogni accusa penale che gli è rivolta. In questo caso l'accordo dell'imputato è dunque necessario, poiché la procedura della multa disciplinare prevede che la pena gli sia inflitta senza che sia giudicato da un giudice.

35 RS 741.031

36 RS 0.101