Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/8: 04.439 Iniziativa parlamentare. Legge sugli stupefacenti. Revisione · 18 pagine

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Capoverso 2: Se l'imputato dovesse rifiutare la procedura della multa disciplinare finalizzata a punire il consumo di canapa, si applica la procedura ordinaria dinanzi al giudice secondo l'articolo 19a LStup e il CPP.

3.2.11 Multa disciplinare e procedura ordinaria (art. 28j) (nuovo)

Capoverso 2: Nei casi in cui una multa disciplinare è riscossa pur non essendo ammessa in virtù dell'articolo 28b, l'autore che è già stato giudicato per aver commesso un'altra infrazione alla LStup o ad altre leggi può indicare al giudice che, all'occorrenza, la multa deve essere annullata. Poiché la procedura della multa disciplinare non prevede che siano effettuate registrazioni, il giudice necessita dell'indicazione dell'autore.

4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

4.1 Ripercussioni finanziarie

Le modifiche della nLStup che sono state proposte non avranno alcuna ripercussione finanziaria per la Confederazione.

La possibilità di punire il consumo di canapa mediante una multa disciplinare consentirà ai Cantoni di aumentare gli introiti provenienti dalle multe e di realizzare risparmi per le procedure ordinarie; l’entità degli introiti supplementari e dei risparmi non è tuttavia prevedibile.

4.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Sul piano federale, l’introduzione della procedura della multa disciplinare non ha alcuna ripercussione sull’effettivo del personale. L’onere supplementare che ne deriva per il personale a livello cantonale sembra essere di lieve entità.

5 Rapporto con il diritto internazionale

5.1 Compatibilità con la Convenzione delle Nazioni Unite

Né la Convenzione unica sugli stupefacenti del 196137 né la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (Convenzione del 1988)38 prescrivono la punibilità del consumo di stupefacenti. Tuttavia, dato che è controverso se la non punibilità di atti preparatori al consumo personale (ossia il possesso, la coltivazione e l’acquisto) sia compatibile con le convenzioni internazionali in materia di droga, nel 2005 la Svizzera ha formulato una riserva in tal senso in occasione della ratifica della Convenzione del 198839 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Di conseguenza spetta al legislatore de-

37 RS 0.812.121

38 RS 0.812.121.03

39 Art. 1 cpv. 1 del DF 16 marzo 2005 (RU 2006 529)