Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/8: 04.439 Iniziativa parlamentare. Legge sugli stupefacenti. Revisione · 18 pagine

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3.2 Commento alle singole disposizioni

3.2.1 Quantità esigua (art. 19b cpv. 2) (nuovo)

Secondo l'articolo 19b LStup, chiunque prepara stupefacenti in quantità minime per il proprio consumo o li fornisce gratuitamente a una persona di età superiore ai 18 anni per rendere possibile il simultaneo consumo non è punibile.

La procedura della multa disciplinare per consumo di canapa può essere applicata soltanto se non è stata accertata nessun'altra infrazione alla LStup o ad altre leggi (cfr. art. 28b nLStup). Dagli articoli 49 e 344 CP si evince infatti che il diritto penale prevede di giudicare l'autore di diversi reati secondo una procedura uniforme, affinché la questione della commisurazione della pena e dell'applicazione di una misura sia oggetto di una decisione uniforme e di un'esecuzione coerente. Il fatto che l'autore del reato consumi anche stupefacenti può avere un influsso determinante sulla commisurazione della pena e sull'applicazione di una misura terapeutica. In tali casi, sarebbe inadeguato punire isolatamente il consumo di canapa mediante una multa disciplinare.

Se si intende applicare la procedura della multa disciplinare, si deve stabilire la quantità minima non punibile di stupefacenti con effetti del tipo della canapa. In tal modo, la polizia può decidere sul posto se il consumo di canapa accertato debba essere punito con una multa disciplinare o se sia necessario avviare una procedura ordinaria. L'iscrizione nell'articolo 19 capoverso 2 nLStup di una quantità minima di canapa consente di disciplinare questo punto in maniera uniforme a livello nazionale.

Il possesso di una quantità superiore alla quantità minima prevista dalla legge è punibile ai sensi dell'articolo 19 LStup (sospetto di commercio di stupefacenti) e in tal caso la condanna a una multa disciplinare secondo l'articolo 28b lettera a nLStup è esclusa.

La quantità di 10 grammi di canapa (possesso non punibile) proposta corrisponde a una media delle quantità considerate quantità esigue in taluni Cantoni27 e a livello internazionale28.

La fissazione della quantità minima non si basa su una differenziazione dei prodotti contenenti canapa disponibili sul mercato e destinati al consumo. Gli insegnamenti tratti in questi ultimi dieci anni dai valori misurati dalla medicina legale su prodotti confiscati mostrano che il tenore medio di THC è all'incirca lo stesso per la marijuana, l'hashish, i «talleri di canapa» ecc. e si situa tra il 9 e l'11 per cento, anche se talvolta è possibile trovare, seppur raramente, valori di THC superiori al 30 per cento. Lo stesso vale anche per l'olio di hashish, che è proposto «sulla strada» solo raramente.

27 La quantità minima è variabile, p. es.: 5 g (città di Zurigo); 10 g (Cantone di Friburgo); 30 g (Basilea Città). Cfr. a tale proposito DTF 124 IV 184.

28 2,5 g al giorno (Portogallo); 5 g (Italia e Paesi Bassi); da 5 a 15 g (Germania); 1 g di THC, ossia ca. 50 g di canapa contenente il 10% di THC (Rep. Ceca); 20 g di THC (Austria).