Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/8: 04.439 Iniziativa parlamentare. Legge sugli stupefacenti. Revisione · 18 pagine

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leggere, avevano argomentato la loro posizione anche con la necessità di garantire la protezione dei giovani5.

Il 25 marzo 2009, dopo aver riesaminato la questione ancora pendente delle sanzioni che reprimono il consumo di canapa, la CSSS-N ha deciso che quest'ultimo avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura della multa disciplinare, come aveva proposto il gruppo popolare-democratico nella sua iniziativa parlamentare del 16 giugno 2004 (04.439). La CSSS-S ha aderito a questa decisione il 18 gennaio 2010. Nella motivazione della sua iniziativa, il gruppo popolare-democratico ha sottolineato che non era sensato avviare la macchina giudiziaria contro i consumatori di canapa e che pertanto il consumo di questa droga avrebbe dovuto essere punito mediante una multa disciplinare: si tratta di una soluzione semplice, comprensibile e univoca per tutte le persone interessate.

Successivamente, la CSSS-N ha incaricato la sua Sottocommissione «Droghe»6 di elaborare un progetto avvalendosi di esperti dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dell'Ufficio federale di giustizia (UFG). Il 3 maggio 2010 la Sottocommissione ha incontrato alcuni rappresentanti degli specialisti, degli insegnanti, dell'autorità penale minorile, dei funzionari di polizia e del Cantone di San Gallo. Infine, nelle sue sedute del 29 giugno 2010 e del 30 agosto 2010, si è occupata dell'elaborazione del progetto di atto normativo e del rapporto esplicativo all'attenzione della sua Commissione.

Il 21 gennaio 2010 la CSSS-N ha approvato il progetto di atto normativo e il rapporto esplicativo con 15 voti contro 5 e 2 astensioni e ha deciso di inviare il progetto in consultazione presso i Cantoni, i partiti politici e le cerchie interessate. Una minoranza della Commissione7respinge il progetto in linea di principio e propone di non entrare in materia.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Situazione iniziale

L'articolo 19a numero 1 della legge sugli stupefacenti (LStup) prevede che chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente canapa, la possiede o la coltiva per il proprio consumo è punito con la multa. Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento penale o prescindere da ogni pena (art. 19a n. 2). Fino al 2002, il numero di denunce per consumo di prodotti contenenti canapa è notevolmente aumentato passando da 12 422 nel 1990 a 32 261 nel 2002. Da allora non ha più subito variazioni di rilievo8. Nello stesso periodo il consumo di canapa in Svizzera è rimasto relativamente stabile: dai quattro sondaggi sulla salute effettuati dall'Ufficio federale di statistica tra il 1992 e il 2007 è emerso che la percentuale delle persone in età compresa tra i 15 e i 50 anni che hanno dichiarato di aver consumato prodotti conte-

5 Analisi VOX della votazione federale del 30 novembre 2008; gfs.berna, Università di Ginevra, Università di Zurigo e Università di Berna, pag. 29 - 37.

6 Fehr Jacqueline, Meyer Thérèse, Baettig, Cassis, Dunant, Prelicz-Huber, Schenker Silvia

7 Baettig, Borer, Bortoluzzi, Glur, Parmelin, Scherer, Stahl

8 Ufficio federale di statistica (UST), Statistica svizzera degli stupefacenti, stato 2009.