Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/8: 04.439 Iniziativa parlamentare. Legge sugli stupefacenti. Revisione · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

3.2.5 Pagamento (art. 28d) (nuovo)

Capoverso 1: Per le multe disciplinari è concesso un termine di riflessione di 30 giorni se l’autore non paga la multa immediatamente. Questa disposizione tiene conto del fatto che molte persone pagano le proprie fatture solo una volta al mese.

Capoverso 2: La procedura amministrativa della multa disciplinare consente di preservare l’anonimato dell’autore. Di conseguenza, sulla ricevuta non ne è menzionato il nome.

L’obbligo di avvertire (art. 15a cpv. 6 LStup e art. 3h nLStup) e la facoltà di segnalazione (art. 3c nLStup) sono indipendenti dalla procedura della multa disciplinare. L’organo di polizia che infligge la multa deve o può accertare in qualsiasi momento l’identità dell’autore assumendosi in tal modo l’obbligo di avvertire o la facoltà di segnalazione.

Capoverso 3: L’autore che non paga la multa immediatamente riceve un modulo concernente il termine di riflessione. L’agente di polizia ne tiene una copia, che viene distrutta in caso di pagamento entro il termine.

Capoverso 4: Di norma, la polizia può soltanto effettuare un sequestro. L’articolo 70 CP prevede che la confisca sia ordinata da un giudice. In deroga a tale principio, la procedura della multa disciplinare proposta consente alla polizia di confiscare direttamente il prodotto contenente canapa (spinello, biscotti alla canapa, bibita a base di canapa ecc.) nel momento in cui è inflitta la multa. Questa disposizione risponde dunque alle esigenze contenute nell’articolo 70 CP poiché la persona interessata può essere giudicata da un giudice se si oppone alla procedura della multa disciplinare (art. 28i) o non paga la multa entro il termine di riflessione (art. 28d cpv. 5). La confisca degli oggetti sequestrati subentra solo quando la multa passa in giudicato (cfr. art. 28d cpv. 4). Può essere confiscato solo il prodotto contenente canapa realmente consumato nel momento in cui è accertata l’infrazione. La canapa posseduta senza autorizzazione in virtù dell’articolo 19 capoverso 1 lettera d nLStup non può essere confiscata nell’ambito di una multa disciplinare ma deve essere sequestrata dalla polizia e confiscata da un giudice nel quadro di una procedura penale ordinaria. Se l’autore possiede un'esigua quantità di canapa, il prodotto non può essere confiscato poiché, secondo l’articolo 19b nLStup, il possesso di una quantità esigua di stupefacenti non è punibile. Il prodotto è sequestrato finché non si chiarisce se l’autore pagherà la multa disciplinare. Per evitare che un giudice debba pronunciare la confisca del prodotto sequestrato in caso di pagamento della multa, è stata introdotta nell’articolo 28d capoverso 4 la norma seguente: «Il prodotto contenente canapa sequestrato è considerato confiscato con il pagamento della multa».

Capoverso 5: Se l’autore non paga la multa disciplinare entro il termine di 30 giorni (cpv. 1), la polizia deve avviare una procedura ordinaria. Il legislatore intende in tal senso tutte le «procedure ordinarie» del Codice di procedura penale svizzero (CPP)34, incluse le procedure speciali sancite nel titolo 8. In tal caso, spetterà al giudice pronunciare la confisca del prodotto contenente canapa sequestrato.

34 FF 2006 989