Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/8: 04.439 Iniziativa parlamentare. Legge sugli stupefacenti. Revisione · 18 pagine

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3.2.2 Principio (art. 28a) (nuovo)

L'articolo 28a nLStup sottopone il consumo di canapa alla procedura della multa disciplinare e la tratta pertanto come un caso speciale di consumo di stupefacenti. Si tratta di una procedura semplice nella quale, contrariamente alla procedura ordinaria, la pena è pronunciata da un organo di polizia senza tenere conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore (cfr. art. 47 e 106 cpv. 3 CP). Ciò è possibile poiché, in virtù dell'articolo 333 capoverso 1 CP, le disposizioni del Codice penale si applicano solo in quanto la legge speciale non contenga disposizioni sulla materia29. Inoltre, nell'articolo 1 capoverso 2 del Codice di procedura penale svizzero (CPP), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, sono fatte salve esplicitamente le norme procedurali di altre leggi federali. Rientrano in questa categoria anche le procedure delle multe disciplinari (cfr. messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, n. 2.1.1). Nell'articolo 28a segg. nLStup, contenente disposizioni corrispondenti di diritto speciale, si prevede la possibilità di punire il consumo di canapa con una multa disciplinare.

Il capoverso 1 rimanda all'articolo 19a n. 1 LStup, che disciplina in maniera generale il consumo di stupefacenti. La multa prevista nell'articolo 19a n. 1 LStup, contrariamente a quella prevista nell'articolo 28a segg. nLStup, viene inflitta nell'ambito di una procedura ordinaria che tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore. Mentre l'articolo 19a n. 2 LStup prevede che, nei casi poco gravi, il consumo di stupefacenti possa essere esente da ogni pena, con l'introduzione della procedura della multa disciplinare il consumo di canapa non può più essere depenalizzato, a meno di essere esaminato nell'ambito di una procedura ordinaria (art. 28d cpv. 5 e 28i cpv. 2 nLStup).

Capoverso 2: L'importo della multa disciplinare è fisso e non è adeguato in funzione della gravità del reato. Essa ammonta a 100 franchi e punisce unicamente il consumo di canapa (incluse le spese amministrative), a prescindere dalla quantità consumata o dal tenore in THC. L'importo della multa disciplinare è stato fissato in funzione delle pene attualmente inflitte per il consumo di canapa, il cui ammontare varia tuttavia considerevolmente da un Cantone all'altro.

Capoverso 3: Dato che, come appena menzionato, la procedura della multa disciplinare non tiene conto della vita anteriore né delle condizioni personali dell'autore, quest'ultimo non ha la possibilità di far valere circostanze attenuanti che influenzano positivamente la misura della pena.

Capoverso 4: In una prima fase, la polizia sequestra il prodotto contenente canapa e riscuote la multa. Con il pagamento, la multa passa in giudicato e il prodotto contenente canapa è formalmente considerato confiscato (art. 28d cpv. 4).

3.2.3 Eccezioni (28b) (nuovo)

Questa disposizione disciplina in maniera esaustiva le eccezioni alla procedura della multa disciplinare.

Lettera a: La procedura della multa disciplinare può essere applicata solo se il consumo di canapa è l'unico reato che deve essere punito. Se, oltre al consumo di cana-

29 Cfr. anche art. 26 LStup.