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Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 10 pagine
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Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 75 e 108 della Costituzione federal (Cost.)
decreta:
Art. 1 cpv. 2 lett. a, cbis, dbis, dter, f e cpv. 3
a. proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio nonché a conservare la biodiversità; cbis. garantire uno sviluppo territoriale ordinato in spazi funzionali;
dbis. utilizzare le risorse energetiche in modo parsimonioso ed efficiente;
dter. proteggere l’uomo e i beni materiali considerevoli contro i pericoli naturali;
f. promuovere l’integrazione degli stranieri e la coesione sociale1.
3 Uno spazio funzionale è costituito da spazi strettamente interconnessi a livello economico, sociale o ecologico, in una relazione di complementarità reciproca.
Art. 2 cpv. 1, 3 e 4
1 Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le basi e le pianificazioni necessarie ai loro compiti d’incidenza territoriale.
3 In base al livello di pianificazione raggiunto, Confederazione, Cantoni e Comuni identificano gli effetti delle proprie pianificazioni sull’ambiente, sull’economia e sulla società e ne tengono adeguatamente conto.
4Ex-cpv. 3.
Art. 2a Collaborazione
1 Confederazione, Cantoni e Comuni collaborano reciprocamente nella misura in cui ciò sia necessario per attuare gli scopi e i principi della presente legge.
2 L’ente pianificatore garantisce un coinvolgimento il più tempestivo possibile degli altri enti interessati.
3 Se i propri compiti hanno effetti transfrontalieri, Confederazione, Cantoni e Comuni collaborano anche con le autorità estere.
Art. 2b Ponderazione degli interessi
1 Se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi conformemente al livello di pianificazione raggiunto.
2 Nella motivazione delle decisioni le autorità presentano la ponderazione degli interessi.
Art. 3 cpv. 2 lett. d-f, cpv. 3 ingresso e lett. ater, b, cpv. 3bis, 3ter e 5
d. conservare e valorizzare i siti naturali e gli spazi ricreativi;
e. cautelare e collegare gli spazi vitali necessari per preservare le specie;
f. Ex-lett. e.
3 Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e dell’economia e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare:
ater. adottare misure che concorrano a soddisfare il fabbisogno di alloggi delle economie domestiche a basso reddito;
b. preservare il più possibile i comprensori destinati all’abitazione da immissioni nocive o moleste come l’inquinamento dell’aria, il rumore, gli incidenti rilevanti e le scosse;
3bis Il sistema dei trasporti deve essere sviluppato in modo sostenibile. In particolare occorre che:
a. i vari mezzi di trasporto siano collegati tra loro in modo ottimale nell’ambito del sistema dei trasporti;
b. tenendo conto di un buon collegamento a livello internazionale, l’infrastruttura dei trasporti sia al servizio dello sviluppo territoriale auspicato del Paese e contrasti così un’ulteriore dispersione degli insediamenti;
c. l’utilizzo delle risorse sia limitato al minimo indispensabile e vi sia un rapporto favorevole tra costi e benefici.
RU 1979 1573
1 Dal progetto 13.030 concernente una revisione parziale della legge federale sugli stranieri (Integrazione).