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Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 10 pagine
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Capitolo 3: Piani direttori dei Cantoni
Art. 6 e 7
Abrogati
Art. 8 cpv. 1 lett. abis e d
abis. gli spazi funzionali per i quali è necessaria una pianificazione comune all’interno del Cantone o a livello intercantonale;
d. le modalità per controllare se gli obiettivi sono stati raggiunti e come sono stati attuati.
Art. 8b Contenuto del piano direttore nell’ambito dei trasporti
1 Il piano direttore indica come proseguire lo sviluppo del sistema globale dei trasporti.
2 Il piano direttore designa gli spazi previsti per gli impianti di trasporto in programma e indica le misure da adottare per cautelarli.
Art. 8c Contenuto del piano direttore nell’ambito dell’agricoltura, della foresta, della natura e del paesaggio, nonché dei pericoli
naturali
1Nel piano direttore sono designate:
a. sufficienti superfici coltive idonee da conservare per il paesaggio e, in particolare, le misure con cui garantire la conservazione delle superfici per l’avvicendamento delle colture;
b. i paesaggi e gli spazi vitali che devono essere protetti, collegati o sviluppati;
c. i comprensori previsti per un intenso sfruttamento turistico e per le attività di svago.
2 Il piano direttore indica come conciliare le funzioni svolte dalla foresta con altre esigenze e utilizzazioni, nonché in quali comprensori il Cantone intende impedire una crescita delle superfici forestali.
3 Il piano direttore indica come utilizzare in modo proporzionale ai rischi i comprensori minacciati da pericoli naturali o che potrebbero esserlo ed eventualmente come proteggerli contro i pericoli.
Art. 8d Contenuto del piano direttore nell’ambito dell’energia, dell’approvvigionamento e dell’eliminazione dei rifiuti
Il piano direttore designa in particolare:
a. gli spazi necessari per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di energia, nonché le misure che da adottare per cautelarli;
b. i comprensori e le sezioni di corsi d’acqua che si prestano all’impiego delle energie rinnovabili2;
c. i luoghi che si prestano all’estrazione dei materiali e all’eliminazione dei rifiuti.
Art. 8e Contenuto del piano direttore nell’ambito del sottosuolo
1 Se necessario, il piano direttore può contenere indicazioni relative al sottosuolo.
2 In particolare, il piano direttore può indicare come garantire un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e come le utilizzazioni delle falde freatiche, delle materie prime, delle energie e degli spazi utilizzabili per l’edificazione possono essere conciliate reciprocamente e con le pianificazioni in superficie.
Art. 9 Altre basi e pianificazioni
1 In sede di elaborazione e adeguamento dei piani direttori, i Cantoni tengono conto degli inventari federali di cui all’articolo 5 della legge federale del 1°luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).
2 In sede di elaborazione e adeguamento dei propri piani direttori, i Cantoni tengono inoltre conto delle pianificazioni non vincolanti ai sensi dell’articolo 5c capoverso 1, in particolare:
a. della strategia per lo sviluppo territoriale Svizzera;
b. dei programmi d’agglomerato;
c. dei programmi cantonali e regionali per lo sviluppo economico;
d. del progetto di sviluppo delle energie rinnovabili di cui all’articolo 11 della legge sull’energia4; e
e. delle pianificazioni comuni ai sensi dell’articolo 5b.
2 Dal progetto di modifica 13.074 concernente una revisione parziale della legge sull’energia (Strategia energetica 2050).
3 RS 451
4 Cfr. disegno di modifica parziale della legge sull’energia (13.074); Strategia energetica 2050.