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Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 10 pagine

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Art. 26 cpv. 2

2 Essa esamina se sono conformi con le strategie e i piani settoriali della Confederazione e con i piani direttori cantonali approvati dal Consiglio federale.

Art. 27a

La legislazione cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 23c23e, 24c e 24d.

Titolo terzo: Sussidi federali

Art. 29a Sussidi per progetti

1 In collaborazione con i Cantoni, i Comuni, e in particolare le Città, la Confederazione può promuovere progetti finalizzati a migliorare in modo sostenibile la qualità abitativa e la coesione sociale nei luoghi destinati all’abitazione10.

2 La Confederazione può sostenere progetti modello per uno sviluppo sostenibile del territorio.

3 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale coordina questo sostegno con gli uffici federali interessati e valuta in modo sistematico le esperienze realizzate.

Titolo quinto: Protezione giuridica

Art. 34 cpv. 2 lett. c

c. le autorizzazioni ai sensi degli articoli 24–24f.

Titolo 6: Disposizioni finali

Art. 35

Abrogato

Art. 36 cpv 2 e 3

2Abrogato

3Abrogato

Art. 36a Disposizioni penali

1 Chiunque edifica fuori delle zone edificabili senza disporre dell’autorizzazione edilizia oppure non rispetta quanto prescritto da un’autorità di polizia edilizia è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

3 Nel procedimento penale, l’autorità di cui all’articolo 25 capoverso 2 e l’Ufficio federale per lo sviluppo territoriale possono avvalersi dei diritti dell’accusatore privato e interporre opposizione contro un decreto d’accusa.

Art. 37

1 Ove territori agricoli particolarmente idonei, nonché paesaggi, spazi naturali e siti particolarmente significativi o superfici necessarie alla realizzazione e utilizzazione di infrastrutture d’importanza nazionale siano direttamente minacciati e ove entro un termine stabilito dal Consiglio federale non siano presi i provvedimenti necessari, il Consiglio federale può stabilire zone d’utilizzazione transitorie. All’interno di tali zone nulla può essere intrapreso che possa influire negativamente sulla pianificazione dell’utilizzazione.

2 Appena i piani di utilizzazione sono stati elaborati o i piani di utilizzazione esistenti sono stati adeguati, il Consiglio federale abroga le zone di utilizzazione transitorie.

Art. 37a

Abrogato

10 Cpv. 1 e 2: dal progetto 13.030 concernente una revisione parziale della legge federale sugli stranieri (Integrazione).