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Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 10 pagine
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e. le aziende accessorie non agricole con uno stretto legame materiale con l’azienda agricola.
3 Gli edifici e gli impianti necessari ad aziende agricole od orticole presso le quali la coltivazione del suolo non costituisce l’attività principale devono essere edificati in zone adibite specialmente a questo scopo.
4 Non è ammesso prendere in considerazione più volte le medesime superfici agricole per giustificare un fabbisogno di edifici e impianti.
5 Il Consiglio federale emana in particolare le seguenti prescrizioni:
a. specifica i requisiti relativi alla produzione di energia a partire dalla biomassa secondo il capoverso 2 lettera c, in particolare per quanto concerne il rapporto con l’agricoltura e con l’azienda medesima;
b. specifica i requisiti relativi alla tenuta e all’utilizzazione di cavalli secondo il capoverso 2 lettera d, in particolare per quanto concerne l’azienda agricola, l’uscita dei cavalli e gli spiazzi per l’utilizzazione dei cavalli;
c. stabilisce quando la coltivazione del suolo non rappresenta più nel complesso l’attività principale.
Art. 23d Requisiti aggiuntivi per i settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2
1 I settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 possono essere autorizzati soltanto se costituiscono parte integrante di un’azienda agricola ai sensi della legge federale del 4 ottobre 19917 sul diritto fondiario rurale.
2 Tali settori soggiacciono al divieto di divisione materiale e di frazionamento a tenore degli articoli 58–60 della legge federale del 4 ottobre 19918 sul diritto fondiario rurale.
3 Tali settori possono essere diretti soltanto dal gestore dell’azienda agricola oppure dal suo coniuge o partner convivente.
4 Il lavoro prestato nei settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 è svolto principalmente dalla famiglia del gestore. Non può essere assunto personale da impiegare principalmente o esclusivamente nei settori del’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 lettere c o d oppure in aziende accessorie non agricole situate in centri dell’azienda a uso temporaneo (art. 23e cpv. 2).
5 Ai settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 si applicano in ogni caso i requisiti applicabili agli edifici non abitati secondo l’articolo 23a capoverso 3. Sulla base di tali settori non si può desumere alcuna pretesa di spazi abitativi.
6 I settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 devono soddisfare gli stessi requisiti legali e le stesse condizioni quadro applicabili alle aziende commerciali che si trovano in situazioni paragonabili nelle zone edificabili.
7 In deroga al capoverso 1, nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un’adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall’azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
Art. 23e Requisiti aggiuntivi per le aziende accessorie non agricole di cui all’articolo 23c capoverso 2 lettera e
1 Sono ammessi ampliamenti di modeste dimensioni se negli edifici e negli impianti esistenti non vi è sufficiente spazio a disposizione.
2 Nei centri dell’azienda a uso temporaneo, i provvedimenti edilizi possono essere autorizzati soltanto per aziende agroturistiche accessorie. Fuori degli edifici e degli impianti esistenti sono eccezionalmente ammesse modiche marginali, in particolare se necessarie per ridurre le conseguenze di casi di rigore. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.
3 Le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 19919 sul diritto fondiario rurale concernenti le aziende accessorie non agricole non sono applicabili alle aziende accessorie.
Art. 23f Tenuta di animali senza scopo commerciale quale utilizzazione a scopo di cura del suolo
1 Se una coltivazione agricola d’interesse pubblico non può essere garantita in altro modo, i ripari e i recinti necessari a un’utilizzazione con animali possono essere autorizzati per una durata limitata anche in assenza di un’attività agricola senza scopo commerciale.
2 La fertilità del suolo non deve essere pregiudicata dai ripari e recinti.
Sezione 3: Eccezioni fuori della zona edificabile
Art. 24 Edifici e impianti a ubicazione vincolata
In deroga all’articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile.