Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine

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Legenda:  Nuovo  Spostamento interno alla LPT (precisazioni nella nota a piè di pagina)  Ripreso dalla OPT (precisazioni nella nota a piè di pagina)  Parti oggetto di altre revisioni della LPT (precisazioni nella nota a piè di pagina)  Testo ripreso senza modifiche dalla legge vigente

Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

del 22 giugno 1979

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 75 e 108 della Costituzione federale (Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 1978,

decreta:

Titolo primo: Introduzione

Art. 1 Scopi

1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. Coordinano le loro attività d’incidenza territoriale e ordinano l’insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell’economia.

2 Confederazione, Cantoni e Comuni sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:

a. proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio nonché a conservare la biodiversità; abis. promuovere lo sviluppo verso l’interno degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata;

b. realizzare insediamenti compatti;

bbis. creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche;

c. promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l’insediamento e l’economia;

cbis. garantire uno sviluppo territoriale ordinato in spazi funzionali;

d. garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese;

dbis. utilizzare le risorse energetiche in modo parsimonioso ed efficiente;

dter. proteggere l’uomo e i beni materiali considerevoli contro i pericoli naturali;

e. garantire la difesa nazionale;

f. promuovere l’integrazione degli stranieri e la coesione sociale1.

3 Uno spazio funzionale è costituito da spazi strettamente interconnessi a livello economico, sociale o ecologico, in una relazione di complementarità reciproca.

Art. 2 Obbligo di pianificare

1 Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le basi e le pianificazioni necessarie ai loro compiti d’incidenza territoriale.

2 Confederazione, Cantoni e Comuni tengono conto degli effetti delle loro altre attività sul territorio.

1 Dal progetto 13.030 concernente una revisione parziale della legge federale sugli stranieri (Integrazione).