Progetto

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Art. 16a, 16b e 18a

Abrogati

Titolo anteriore a l’art. 21

Sezione 2: Effetti generali

Art. 22a Impianti solari

Ex-art. 18a.

Capitolo 6: Edifici fuori delle zone edificabili

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 23a Condizioni per l’autorizzazioni edilizia di qualsiasi progetto edilizio

1 Le autorizzazioni di progetti edilizi fuori delle zone edificabili possono essere concesse soltanto se il progetto in questione è compatibile con le esigenze principali della pianificazione del territorio.

2 Se possibile, il progetto in questione deve essere realizzato sfruttando il volume dell’edificio esistente. Qualora sia necessario un nuovo edificio, nella misura del possibile quest’ultimo deve sostituire il volume dell’edificio esistente.

3 Le autorizzazioni per costruire o trasformare edifici non abitati oppure edifici abitati, impianti e parti di edifici facilmente rimovibili sono concesse soltanto se gli interessati concludono una convenzione sulla demolizione dell’opera qualora questa non sia più necessaria. Il Consiglio federale può stabilire esigenze minime, segnatamente per garantire i costi di rimozione e l’esecuzione, nonché prevedere eccezioni per i casi di rigore.

4 Per quanto riguarda le autorizzazioni di cui al capoverso 3, nel caso di aziende esistenti non è necessario dimostrarne la capacità di sopravvivenza a lungo termine. L’autorizzazione non dev’essere concessa se tale capacità non è palesemente data.

Art. 23b Divieto d’utilizzazione e demolizione

1 Gli edifici e gli impianti che non sono più utilizzati per lo scopo per il quale erano stati edificati lecitamente e che non possono essere destinati ad altro uso secondo gli articoli 23c24e non possono più essere utilizzati. Il divieto d’utilizzazione decade non appena possono essere utilizzati in modo conforme alla zona o all’ubicazione.

2 Se l’autorizzazione è stata limitata nel tempo o vincolata a una condizione risolutiva, al decadere dell’autorizzazione gli edifici e gli impianti devono essere demoliti e deve essere ripristinato lo stato anteriore.

Sezione 2: Autorizzazioni per edifici e impianti conformi alla zona situati nella zona agricola

Art. 23c Conformità alla zona

1 Se la conformità alla zona non è descritta in modo più restrittivo ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3, sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all’orticoltura, ivi inclusa la necessità di alloggio della famiglia che gestisce l’azienda e delle generazioni precedenti, purché gli edifici abitativi siano indispensabili all’esercizio di un’azienda agricola in grado di sussistere ai sensi dell’articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 19916 sul diritto fondiario.

2 Fatto salvo il capoverso 3, sono conformi alla zona anche gli edifici e gli impianti necessari per:

a. la preparazione, l’immagazzinamento e la vendita di prodotti agricoli od orticoli, se sono in stretto rapporto con l’agricoltura e con l’azienda medesima;

b. l’ampliamento interno di un’azienda agricola od orticola produttiva;

c. la produzione di energia a partire dalla biomassa, o per impianti di compostaggio loro connessi, se la biomassa trattata è in stretto rapporto con l’agricoltura, nonché con l’azienda medesima;

d. la tenuta di cavalli, se l’azienda dispone di una base foraggera prevalentemente propria e di pascoli per la tenuta di cavalli, segnatamente per gli spiazzi con suolo ricoperto necessari per l’utilizzazione dei cavalli tenuti nell’azienda e per le installazioni direttamente connesse con tale utilizzazione, come sellerie o spogliatoi;

6 RS 211.412.11