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Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 10 pagine
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3ter Il sistema dei trasporti deve essere sviluppato in modo tale che l’ottimizzazione delle infrastrutture di traffico esistenti abbia la precedenza rispetto ad ampliamenti e nuove costruzioni.
5 L’utilizzazione del suolo deve essere sostenibile.
Art. 4a Resoconto
1 Ogni quattro anni, i Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto sullo sviluppo del proprio territorio e sullo stato d’attuazione dei propri piani direttori.
2 Ogni quattro anni, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale e ai Cantoni un rapporto sullo sviluppo territoriale della Svizzera, sulle pianificazioni della Confederazione aventi una rilevanza considerevole sul territorio e sul loro stato d’attuazione.
Titolo anteriore a l’art. 5a
Capitolo 1: Pianificazioni comuni
Art. 5a Strategia di sviluppo territoriale Svizzera
1 Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano congiuntamente una strategia per lo sviluppo territoriale della Svizzera.
2 Essa serve come ausilio per adottare le decisioni concernenti le attività d’incidenza territoriale a tutti e tre i livelli istituzionali.
3 Sulla base della strategia di sviluppo territoriale Svizzera, la Confederazione elabora la propria politica degli agglomerati e la propria politica per gli spazi rurali e le regioni di montagna, collaborando a tal fine a stretto contatto con i Cantoni, i Comuni, e in particolare le Città. In questo contesto, tiene conto delle interdipendenze funzionali esistenti all’interno dei comprensori interessati e tra di essi.
Art. 5b Altre pianificazioni comuni
1 All’occorrenza, gli enti pubblici interessati elaborano pianificazioni comuni per coordinare l’adempimento di compiti aventi un’incidenza territoriale concernente regioni transfrontaliere o più ambiti
2 Queste pianificazioni diventano vincolanti per tutte le autorità soltanto se sono integrate in strategie, piani settoriali o piani direttori.
Capitolo 2: Disposizioni generali applicabili ai piani direttori cantonali nonché alle strategie e ai piani settorali della Confederazione
Art. 5c Obbligatorietà ed rielaborazione
1 I piani direttori, le strategie e i piani settoriali vincolano le autorità.
2 I piani direttori, le strategie e i piani settoriali vincolano inoltre organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato che non appartengono all’amministrazione, sempreché siano affidati loro compiti pubblici.
3 In caso di mutate condizioni o di nuovi compiti o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore, i piani direttori, le strategie e i piani settoriali vanno riesaminati e, se del caso, rielaborati nel loro complesso o rielaborati.
4 Di regola, i piani direttori, le strategie e i piani settoriali sono riesaminati globalmente ogni dieci anni e, se necessario, rielaborati.
Art. 5d Conciliazione
1 Per quanto riguarda i progetti e l’adeguamento di piani direttori, strategie e piani settoriali, occorre trovare una soluzione consensuale.
2 In assenza di una soluzione consensuale, occorre procedere come segue:
a. in caso di disaccordo tra più Cantoni o tra un Cantone e la Confederazione, si può chiedere al Consiglio federale che ordini una procedura di conciliazione;
b. in caso di mancata approvazione di un piano direttore o di una parte di esso da parte del Consiglio federale, quest’ultimo può ordinare una procedura di conciliazione.
3 Prima di ordinare la procedura di conciliazione, il Consiglio federale sente gli interessati.
4 Per la durata della procedura di conciliazione, il Consiglio federale vieta quanto possa influire negativamente sull’esito della stessa.
5 Mancando ogni accordo, il Consiglio federale decide al più tardi entro due anni dal momento in cui ha ordinato la procedura di conciliazione.