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Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 10 pagine

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3ter Il sistema dei trasporti deve essere sviluppato in modo tale che l’ottimizzazione delle infrastrutture di traffico esistenti abbia la precedenza rispetto ad ampliamenti e nuove costruzioni.

5 L’utilizzazione del suolo deve essere sostenibile.

Art. 4a Resoconto

1 Ogni quattro anni, i Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto sullo sviluppo del proprio territorio e sullo stato d’attuazione dei propri piani direttori.

2 Ogni quattro anni, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale e ai Cantoni un rapporto sullo sviluppo territoriale della Svizzera, sulle pianificazioni della Confederazione aventi una rilevanza considerevole sul territorio e sul loro stato d’attuazione.

Titolo anteriore a l’art. 5a

Capitolo 1: Pianificazioni comuni

Art. 5a Strategia di sviluppo territoriale Svizzera

1 Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano congiuntamente una strategia per lo sviluppo territoriale della Svizzera.

2 Essa serve come ausilio per adottare le decisioni concernenti le attività d’incidenza territoriale a tutti e tre i livelli istituzionali.

3 Sulla base della strategia di sviluppo territoriale Svizzera, la Confederazione elabora la propria politica degli agglomerati e la propria politica per gli spazi rurali e le regioni di montagna, collaborando a tal fine a stretto contatto con i Cantoni, i Comuni, e in particolare le Città. In questo contesto, tiene conto delle interdipendenze funzionali esistenti all’interno dei comprensori interessati e tra di essi.

Art. 5b Altre pianificazioni comuni

1 All’occorrenza, gli enti pubblici interessati elaborano pianificazioni comuni per coordinare l’adempimento di compiti aventi un’incidenza territoriale concernente regioni transfrontaliere o più ambiti

2 Queste pianificazioni diventano vincolanti per tutte le autorità soltanto se sono integrate in strategie, piani settoriali o piani direttori.

Capitolo 2: Disposizioni generali applicabili ai piani direttori cantonali nonché alle strategie e ai piani settorali della Confederazione

Art. 5c Obbligatorietà ed rielaborazione

1 I piani direttori, le strategie e i piani settoriali vincolano le autorità.

2 I piani direttori, le strategie e i piani settoriali vincolano inoltre organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato che non appartengono all’amministrazione, sempreché siano affidati loro compiti pubblici.

3 In caso di mutate condizioni o di nuovi compiti o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore, i piani direttori, le strategie e i piani settoriali vanno riesaminati e, se del caso, rielaborati nel loro complesso o rielaborati.

4 Di regola, i piani direttori, le strategie e i piani settoriali sono riesaminati globalmente ogni dieci anni e, se necessario, rielaborati.

Art. 5d Conciliazione

1 Per quanto riguarda i progetti e l’adeguamento di piani direttori, strategie e piani settoriali, occorre trovare una soluzione consensuale.

2 In assenza di una soluzione consensuale, occorre procedere come segue:

a. in caso di disaccordo tra più Cantoni o tra un Cantone e la Confederazione, si può chiedere al Consiglio federale che ordini una procedura di conciliazione;

b. in caso di mancata approvazione di un piano direttore o di una parte di esso da parte del Consiglio federale, quest’ultimo può ordinare una procedura di conciliazione.

3 Prima di ordinare la procedura di conciliazione, il Consiglio federale sente gli interessati.

4 Per la durata della procedura di conciliazione, il Consiglio federale vieta quanto possa influire negativamente sull’esito della stessa.

5 Mancando ogni accordo, il Consiglio federale decide al più tardi entro due anni dal momento in cui ha ordinato la procedura di conciliazione.