Progetto

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Art. 24bisDisposizioni comuni per edifici e impianti esistenti

Nel caso di edifici e impianti esistenti, è possibile concedere un’autorizzazione secondo gli articoli 24a-24e soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. gli edifici o gli impianti non sono più necessari ai fini della destinazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione oppure viene assicurato che vengono mantenuti per tale scopo;

b. l’edificio o l’impianto si presta all’utilizzazione prevista;

c. l’autorizzazione non comporta alcun edificio sostitutivo che non sia necessario;

d. è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d’infrastruttura legati all’autorizzazione sono a carico del proprietario;

e. la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata.

Art. 24a° cpv. 1 Cambiamenti di destinazione senza provvedimenti edilizi

1 Quando il cambiamento di destinazione di un edificio o di un impianto non necessita provvedimenti edilizi ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1, l’autorizzazione è rilasciata se:

Art. 24b

Abrogato

Art. 24c cpv. 1, 3 e 5 Edifici e impianti esistenti non conformi alla destinazione della zona

1 Gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono in linea di principio protetti nella propria situazione di fatto.

3 Lo stesso vale per gli edifici abitativi agricoli e gli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, edificati o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale.

5 Abrogato

Art. 24d cpv. 1, 2 lett. a, b e cpv. 3 Edifici abitativi agricoli esistenti ed edifici e impianti degni di protezione

1 Gli edifici abitativi agricoli possono essere abitati a scopi extra-agricoli in periodi in cui non è richiesta un’utilizzazione dell’azienda. Sono comunque ammesse modifiche parziali di edifici abitativi agricoli conservati nella loro sostanza che non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 23c e 24c, se queste servono per un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi oppure a scopo di risanamento energetico e se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati.

2 Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se:

a. gli edifici e gli impianti sono stati sottoposti a protezione dall’autorità competente;

b. gli edifici e gli impianti restano integralmente degni di protezione;

3 Abrogato

Art. 24e cpv. 5 e 6

5 Le autorizzazioni sono rilasciate soltanto se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati.

6 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Definisce segnatamente il rapporto tra le possibilità di modifica secondo il presente articolo e quelle secondo il articolo 24c.

Art. 24f Edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali non conformi alla destinazione della zona

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1°gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani di utilizzazione.

Capitolo 7: Competenza e procedura nell’ambito dei piani di utilizzazione

Art. 25 cpv. 3 e 4

3 L’autorità cantonale competente decide se i progetti che interessano un perimetro riservato soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13e capoverso 3.

4 L’autorità cantonale competente decide se disporre il ripristino dello stato legale e un’esecuzione sostitutiva fuori delle zone edificabili.