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Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 10 pagine

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Art. 38b Disposizioni transitorie della modifica del …

Se, entro cinque anni dall’approvazione del piano direttore da parte del Consiglio federale non sono state elaborate le pianificazioni necessarie per gli spazi funzionali per i quali è richiesta una pianificazione comune sovracantonale, tali pianificazioni possono essere elaborate e adottate sotto la responsabilità della Confederazione e a spese dell’ente pubblico competente. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Modifica di altri atti normativi

La legge federale del 4 ottobre 199111 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Art. 75 cpv. 1 lett. f (nuova)

1 Non vi è limite d’aggravio per:

f. i diritti di pegno immobiliare per garantire la demolizione di edifici e impianti ai sensi dell’articolo 23a della legge del 22 giugno 197912 sulla pianificazione del territorio.

La legge del 7 ottobre13 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:

Capitolo 3: Effetti sull’ambiente

Sezione 1: Valutazione degli effetti sull’ambiente

Art. 10bis (nuovo)

1 Prima di adottare una decisione concernente pianificazioni che avranno verosimilmente effetti considerevoli sull’ambiente, occorre identificare e valutare gli effetti di tali pianificazioni. In questo contesto, se disponibili, occorre contemplare alternative adeguate.

2 Queste indagini fanno parte integrante della valutazione di cui all’articolo 2 capoverso 2bis della legge del 22 giugno 197914 sulla pianificazione del territorio.

3 Il Consiglio federale disciplina i requisiti concerenti la procedura, in particolare la documentazione da fornire e la partecipazione delle autorità e di altre cerchie interessate.

Sezione 2: Esame dell’impatto sull’ambiente

11 RS 211.412.11

12 RS 700

13 RS 814.01

14 RS 700