Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine

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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,

dell’energia e delle comunicazioni DATEC

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5 dicembre 2014

Seconda fase della revisione della LPT

Commenti ai singoli articoli

Nei commenti che seguono, le disposizioni del progetto sono citate senza indicare l’atto normativo.

Laddove viene fatto riferimento alla LPT, si intende in linea di principio il diritto vigente.

Articolo 1

Capoverso 2

La formulazione delle lettere bbis e d rimane invariata; occorre tuttavia precisare quanto segue: la creazione e la conservazione delle condizioni territoriali indispensabili alle attività economiche

(lett. bbis) presuppongono anche la realizzazione di misure volte a mettere a disposizione le superfici necessarie per il commercio, l’artigianato, l’industria e il settore dei servizi. Va poi sottolineato che il compito di garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese (lett. d) include anche misure di protezione delle superfici coltive.

Lettera a

Il capoverso 2 precisa gli obiettivi illustrati nel primo capoverso. L’obiettivo primario della pianificazione del territorio, che consiste in un’utilizzazione parsimoniosa del suolo, presenta allo stesso tempo un aspetto quantitativo e uno qualitativo: in termini quantitativi, un uso parsimonioso del suolo significa tenere sotto controllo lo sfruttamento di superfici, mentre, in un’ottica qualitativa, mira a un’attribuzione ottimale sul territorio delle diverse utilizzazioni. In questo contesto, è estremamente importante tenere conto delle funzioni che il suolo è chiamato ad assolvere: con le loro innumerevoli caratteristiche, i terreni svolgono infatti svariate funzioni (in particolare, oltre alla funzione produttiva, anche una

funzione regolatrice e di habitat) fornendo così molteplici prestazioni a vantaggio della società e dell’equilibrio naturale. Soltanto se si tiene conto delle funzioni del suolo è possibile utilizzare in

maniera sufficientemente parsimoniosa e rispettosa i terreni che assolvono funzioni particolarmente importanti per l’ambiente e per la società.

La biodiversità, base indispensabile della vita sulla Terra, include la diversità degli ecosistemi, delle specie e del patrimonio genetico. In breve, la biodiversità racchiude la diversità della vita. La

biodiversità fornisce nutrimento, influenza il clima, salvaguardia la qualità delle acque e dell’aria, è una componente del processo di formazione del suolo e assicura – non da ultimo agli esseri umani – spazi ricreativi. Un suo deterioramento comporta un calo di queste funzioni e si traduce di conseguenza in una minaccia per la sostenibilità dello sviluppo economico e sociale1. Poiché la pianificazione del territorio è chiamata a contribuire in maniera sostanziale alla preservazione della biodiversità, è

necessario che tale compito sia sancito quale obiettivo nella legge sulla pianificazione del territorio. Il

1 Cfr. «Strategia Biodiversità Svizzera», del 25 aprile 2012, pag. 5.