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Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 10 pagine

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Art. 11 cpv. 2

2 I piani direttori diventano vincolanti soltanto dopo essere stati approvati dal Consiglio federale.

Art. 12

Abrogato

Capitolo 4: Misure speciali della Confederazione

Sezione 1: Strategie e piani settoriali

Art. 13

1 La Confederazione elabora le strategie e i piani settoriali per pianificare e coordinare i suoi compiti nella misura in cui essi incidano notevolmente sul territorio e sull’ambiente, nonché per tenere liberi gli spazi necessari all’adempimento dei suoi compiti.

2 Nelle strategie e nei piani settoriali la Confederazione indica come intende fare uso del suo apprezzamento in materia di pianificazione.

3 Le disposizioni adottate nelle strategie e nei piani settoriali vincolano il Cantone nella misura in cui la Confederazione dispone di pertinenti competenze nel rispettivo settore sancite dalla Costituzione e dalla legge.

Sezione 2: Superfici per l’avvicendamento delle colture

Art. 13a Designazione

1 Le superfici per l’avvicendamento delle colture sono costituite dalle superfici coltive idonee, in particolare i campi, i prati artificiali in rotazione e i prati naturali.

2 Ogni Cantone definisce l’ubicazione, le caratteristiche e la qualità del suolo delle sue superfici per l’avvicendamento delle colture.

Art. 13b Protezione della situazione di fatto

1 Le superfici per l’avvicendamento delle colture sono protette nella propria situazione di fatto.

2 Le superfici per l’avvicendamento delle colture possono essere azzonate a condizione che:

a. l’azzonamento sia funzionale al raggiungimento di un obiettivo importante dal punto di vista del Cantone;

b. senza sfruttare tali zone, non sia ragionevolmente possibile raggiungere questo obiettivo; e

c. sia garantito che le superfici azzonate sono impiegate in modo ottimale secondo lo stato attuale delle conoscenze.

Art. 13c Compensazione

1 Se azzonate oppure sfruttate per un’utilizzazione non agricola, le superfici per l’avvicendamento delle colture devono essere compensate.

2 In caso di progetti edilizi di interesse pubblico preponderante, si può procedere a una compensazione parziale. Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i casi di interesse pubblico preponderante in cui si può prescindere da una compensazione parziale.

3 In caso di edificazione fuori della zona edificabile di edifici e impianti per l’agricoltura conformi all’utilizzazione della zona ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19985 sull’agricoltura, si può completamente prescindere da una compensazione se, una volta venuto meno lo scopo dell’utilizzazione, è possibile garantire lo smantellamento dell’edificio o dell’impianto nonché la ricoltivazione del suolo quale superficie per l’avvicendamento delle colture.

Art. 13d Superficie minima

1 Il Consiglio federale stabilisce, in un piano settoriale, la superficie minima per l’avvicendamento delle colture a livello nazionale e la sua ripartizione tra i Cantoni.

2 Finché non indica com’è garantita la conservazione della superficie minima, un Cantone non può effettuare azzonamenti di superfici per l’avvicendamento delle colture. Fino a tal momento, è necessario effettuare una compensazione nel caso di progetti edilizi di interesse pubblico preponderante nonché di edifici e impianti conformi all’utilizzazione della zona edificati fuori della zona edificabile e per i quali sono sfruttate superfici per l’avvicendamento delle colture.

5 RS 910.10