Progetto
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 10 pagine
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Variante:
2 Se, nel caso di un progetto edilizio, non è possibile effettuare una compensazione nel Cantone interessato e, senza tale compensazione, il Cantone non raggiunge la superficie minima prescritta per le superfici per l’avvicendamento delle colture, il Consiglio federale riduce tale superficie minima a condizione che:
a. il progetto edilizio rivesta un interesse nazionale; e
b. l’interesse nazionale del progetto sia preponderante rispetto all’interesse che riveste la garanzia dell’estensione minima prescritta a livello nazionale per le superfici per l’avvicendamento delle colture.
Sezione 3: Mantenere liberi a lungo termine gli spazi necessari per la costruzione di infrastrutture di interesse nazionale
Art. 13e
1 Se sussiste un interesse preponderante a mantenere liberi a lungo termine determinati spazi per la costruzione di impianti infrastrutturali d’interesse nazionale, il Consiglio federale può designare con precisione in un piano settoriale gli spazi necessari a tal fine.
2 Se necessario, il Consiglio federale può stabilire e delimitare nel piano settoriale un perimetro riservato in cui:
a. non siano ammessi azzonamenti o aumenti della densità edificatoria;
b. sia ammesso delimitare nuove zone protette soltanto se queste non ostacolano la realizzazione di impianti infrastrutturali nel perimetro riservato;
c. non sia ammesso adottare misure di urbanizzazione in zone edificabili non urbanizzate.
3 I progetti fuori delle zone edificabili per i quali è necessaria un’autorizzazione edilizia ai sensi dell’articolo 22 e che interessano un perimetro riservato non possono essere contrari allo scopo per cui il perimetro viene mantenuto libero; sono eccettuate le misure di manutenzione, per l’eliminazione di pericoli o di protezione contro immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzate ulteriori misure, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.
4 I servizi federali, i Cantoni e i Comuni interessati devono essere sentiti in sede di delimitazione del perimetro riservato. La consultazione dei Comuni è di competenza dei Cantoni.
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di cui al capoverso 3. Disciplina segnatamente come il servizio federale incaricato della pianificazione dev’essere coinvolto nella procedura di autorizzazione edilizia.
Capitolo 5: Piani di utilizzazione
Sezione 1: Scopo e contenuto
Art. 14 Contenuto
1 I piani di utilizzazione si basano su una guida per lo sviluppo territoriale concordata a livello sovracomunale.
2 I piani di utilizzazione disciplinano l’uso ammissibile del suolo.
3 I piani di utilizzazione delimitano in particolare le zone edificabili, agricole e protette.
Art. 15b Esigenze relative alle prescrizioni edilizie
I Cantoni provvedono affinché, nella misura del possibile, le prescrizioni edilizie siano concepite in modo tale da:
a. non ostacolare il risanamento energetico degli edifici esistenti;
b. facilitare l’adozione di misure di protezione contro piene, valanghe, smottamenti e caduta di pietre;
c. fare in modo che le zone utilizzate a scopi commerciali possano essere sfruttate in modo ottimale secondo lo stato delle conoscenze.