Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 25 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati

Indagine conoscitiva sull’ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale

EKHF chiede che i titoli possano essere classificati in base ai piani di formazione e alle procedure di qualificazione, cosicché questi ultimi possano fungere da documenti di riferimento.

Art. 5 Procedure

1

L’UFFT (oggi SEFRI) classifica i titoli della formazione professionale nell’ambito della procedura prevista dalla legge sulla formazione professionale per l’emanazione delle disposizioni riguardanti i contenuti della formazione e l’oggetto della procedura di qualificazione.

2

Esso può anche classificare i titoli in una procedura separata. A tal fine consulta le organizzazioni del mondo del lavoro e i Cantoni.

3

I titoli sono classificati (classificazione nel livello) in modo vincolante tramite inclusione nell’elenco di cui all’allegato 2.

4

La classificazione in un dato livello è inoltre contenuta nei seguenti testi normativi:

a. per i titoli della formazione professionale di base senza maturità professionale: nelle ordi nanze in materia di formazione (art. 19 LFPr; art. 12 OFPr);

b. per i titoli della formazione professionale di base con maturità professionale: nel programma quadro d’insegnamento (art. 12 OMPr);

c. per i titoli con attestato professionale federale o con diploma federale: nel regolamento d’esame approvato dall’UFFT, oggi SEFRI (art. 28 cpv. 2 e 3 LFPr; art. 26 OFPr);

d. per i titoli delle scuole specializzate superiori: nel programma quadro d’insegnamento (art. 6 cpv. 1 e 2;art. 7 OERic-SSS);

e. per i titoli dei responsabili della formazione professionale: nei programmi quadro d’insegnamento (art. 49 OFPr).

Capoversi 1 e 2

Savoirsocial, SAV e SVA apprezzano il fatto che la classificazione dei titoli avvenga in collaborazione con i partner della formazione professionale.

In alcuni pareri si chiede un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni del mondo del lavoro. Swissmechanic, Hotelleriesuisse, SAV, SVA, SFGV, SVP, BGS, VSP, VD, EVS, SBK, SVBG, SMU, SGB, Travailsuisse, SGV e Labmed ribadiscono che le associazioni professionali dovrebbero partecipare alla classificazione dei titoli in qualità di partner paritari.

Veb.ch, SVEB e la maggioranza dei membri di Dualstark suggeriscono di coinvolgere le oml competenti, incaricandole di sottoporre all’UFFT (oggi SEFRI) una prima proposta di classificazione. In particolare, SVEB chiede di aggiungere al capoverso 2 la seguente frase (in rosso): «Le organizzazioni del mondo del lavoro hanno la possibilità di sottoporre all’UFFT una prima proposta di classificazione dei titoli rilasciati nel loro ambito.»

Dualstark, KV Schweiz e VSE osservano che le oml dovrebbero avere la possibilità di fare ricorso qualora i partner non riescano a trovare un accordo.

BCH, SBBK, LU, NW, SO, SH, SZ, AI, BS, VS, AR, UR e OW chiedono che le classificazioni nei livelli vengano effettuate da un gruppo di esperti indipendenti qualora non possano essere stabilite a livello politico. In particolare, BCH propone di inserire questo testo (in rosso): «Viene istituito un gruppo di esperti incaricato di presentare la classificazione. L’UFFT decide in merito dopo aver consultato le oml competenti per il titolo in questione.»

Bankiervereinigung trova la procedura proposta burocratica e oltremodo lunga.

Konferenz HF, TR BS e Konferenz HF Technik rifiutano il capoverso 1 e chiedono che l’assegnazione ai livelli venga definita ed elaborata tramite una procedura speciale come prevede il capoverso 2.

SFGV propone la seguente modifica del capoverso 1 (in rosso): «La classificazione negli otto livelli avviene in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro.»

512.164/2011/07633 \ COO.2101.108.5.1542186 11/25