Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 25 pagine
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Indagine conoscitiva sull’ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale
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La presente ordinanza si applica ai titoli e ai cicli di studio disciplinati dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), oggi Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) relativi a:
a. formazione professionale di base;
b. formazione professionale superiore;
c. formazione dei responsabili della formazione professionale.
2
Non si applica ai cicli di studio postdiploma delle scuole specializzate superiori.
La CRUS propone di inserire all’articolo 2 un capoverso 3 con il seguente testo (in rosso): «Il quadro delle qualifiche valido per le università, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche è il Quadro nazionale delle qualifiche per il settore universitario svizzero (nqf.ch-HS).»
Capoverso 1
Diversi pareri chiedono l’estensione del campo d’applicazione.
Titoli della formazione professionale e titoli universitari
• SBBK, LU, ZG, NW, SO, OW, SH, SZ, AI, BS, NE, AG, FR, VS, AR, UR, SG,VD, ZH, BE, SGV,
Swissmechanic, Bankiervereinigung, Hotelleriesuisse, SDK, Savoirsocial, Swissuni, Konferenz FH, die Konferenz HF Technik, die TR BS, EKHF, OdASanté, COHEP, SKR, Curaviva, FH Schweiz, KFH, EVS, SBK, BGS, VSEI, VSP, Swissuni, SGV e SVBG chiedono un confronto tra i titoli della formazione professionale e quelli universitari all’interno di un quadro complessivo;
• Veb.ch, dualstark, SAV, SGB, SVEB, Travailsuisse e KV Schweiz sottolineano la difficoltà, in
questo momento, di creare un quadro complessivo che comprenda sia i titoli della formazione professionale sia quelli universitari, ma chiedono all’UFFT (oggi SEFRI) di riesaminare la richiesta di un quadro unico in un’ottica comune dopo la fusione con la SER;
• l’associazione Bewegung und Gesundheit e GL considerano opportuna la presenza di due quadri
separati.
Titoli formali e non formali
• Edu-suisse e EKHF chiedono che i «titoli della formazione professionale continua» vengano
inclusi nella formulazione (lettera d). Anche SVEB, IAF, FPVS, BCH, VSP, Travailsuisse e TI reputano necessario includere la formazione non formale oltre a quella formale;
• Veb.ch, dualstark, KV Schweiz, NGO, TuE e WWF si augurano che nel lungo periodo anche i titoli
non formali vengano inclusi nel QNQ-CH e chiedono all’UFFT (oggi SEFRI), dopo la fase di implementazione del QNQ-CH, di prendere in considerazione un ampliamento del quadro. A tal fine l’UFFT (oggi SEFRI) deve illustrare i prossimi passi e proporre un calendario.
COHEP fa notare che dal testo dell’ordinanza non si capisce se la classificazione nei vari livelli debba riferirsi al titolo di studio (grado formativo), alla preparazione alla professione o all’abilitazione professionale (grado professionale). Secondo COHEP un quadro nazionale delle qualifiche dovrebbe riferirsi alla formazione con i relativi titoli e non all’abilitazione professionale.
Secondo SAV la definizione di responsabili della formazione nella lettera c è imprecisa. Dovrebbe essere più chiaro a quali categorie di formazione si applica il QNQ-CH.
Capoverso 2
Swissmechanic, Hotelleriesuisse, SDK, BGS, Konferenz HF, Konferenz HF Technik, TR BS, EKHF, edu-suisse, ODEC, OdASanté, SPAS, TI, VSP, SKR, SVEB, FER, VD, SAV, veb.ch, Dualstark, KV Schweiz, Travailsuisse, SGV e Savoirsocial chiedono la cancellazione del capoverso 2.
GDK, EVS, SBK, SVBG e Labmed rilevano che, pur essendo coerente a livello di politica della formazione, l’esplicita esclusione dei corsi postdiploma SSS costituisce un problema in quanto non permette di appurare quale sia il valore di tali corsi. Il campo d’applicazione dovrebbero essere esteso per lo meno ai corsi postdiploma SSS basati su un programma quadro d’insegnamento ufficiale.
Art. 3 Principi
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Il Quadro nazionale delle qualifiche consiste in una griglia composta da otto livelli, definiti nell’allegato 1 della presente ordinanza.