Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 25 pagine

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Indagine conoscitiva sull’ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale

Per Swissmem la complessa struttura del QNQ-CH, con tre categorie principali che contengono altre due o tre sottocategorie, rende difficile classificare i titoli in maniera adeguata e coerente. Tuttavia, è giusto cercare di stabilire una classificazione dei titoli svizzeri della formazione professionale.

SKR propone di istituire un servizio di coordinamento tra l’UFFT (oggi SEFRI) e le scuole universitarie in modo che il confronto tra i titoli universitari e quelli della formazione professionale avvenga in pieno accordo.

Capoverso 3

Cfr. pareri sull’articolo 6.

Capoverso 4

Edu-suisse, Hotelleriesuisse e EKHF auspicano che la classificazione in un livello sia indicata sul diploma stesso. Secondo FL, invece, la classificazione non deve comparire sul diploma in modo da non compromettere l’attuale sistema di valutazione.

Art. 6 Elenco

1

Nell’allegato 2 della presente ordinanza l’UFFT (oggi SEFRI) riporta un elenco dei titoli classificati. 2

L’elenco contiene le denominazioni esatte dei titoli in ordine alfabetico e la classificazione nel rispettivo livello.

Capoversi 1 e 2

SAV approva l’elenco perché favorisce la trasparenza.

GDK è dell’idea che l’intero articolo 6 debba essere integrato nel capoverso 1 dell’articolo 5.

Hotelleriesuisse e VSP sottolineano che l’elenco dei titoli classificati non deve dare adito a rivendicazioni salariali o pretese particolari a livello di titoli.

SAV e SUK chiedono che la classificazione del QNQ-CH non comporti né la richiesta politica di una permeabilità automatica né la pretesa di essere ammessi in un dato livello di studi. Anche secondo FL occorre ribadire costantemente che l’assegnazione a un certo livello non dà diritto a un posto di lavoro o a una formazione professionale superiore.

Konferenz HF, TR BS e Konferenz HF Technik approvano l’idea dell’elenco per la FPB, mentre la ritengono problematica per i titoli della FPS, data la presenza di numerosi e differenti diplomi.

Secondo BCH l’elenco rappresenta uno strumento efficace e una sorta di quadro di riferimento da osservare e consultare. BCH propone la seguente integrazione (in rosso): «L’elenco funge anche da quadro di riferimento per le nuove classificazioni».

Art. 7 Rilascio del supplemento al diploma

Gli organi responsabili per il rilascio di certificati federali di formazione pratica, attestati di capacità, attestati professionali e diplomi rilasciano anche il supplemento al diploma.

GDK ritiene necessario che gli studenti abbiano a disposizione il supplemento al diploma in tutte le lingue citate potendo scegliere quella che preferiscono. Ciò andrebbe disciplinato espressamente nell’ordinanza e l’articolo 7 andrebbe integrato come segue (in rosso): «… rilasciano anche il supplemento al diploma nella rispettiva lingua ufficiale e, su richiesta, in inglese».

SBBK, LU, ZG, SO, TG, OW, SH, SZ, AI, BS, NE, AG, FR, VS, AR, UR, SG, GL, ZH, BE e Swissmechanic chiedono che la procedura per il rilascio dei titoli della FPB venga semplificata al massimo. La CFSP si dichiara disponibile ad approfondire le procedure insieme all’UFFT (oggi SEFRI).

Swissmechanic chiede che l’organo responsabile del rilascio dei titoli della FPS rilasci un supplemento al diploma in forma personalizzata.

Savoirsocial approva il rilascio automatico del supplemento al diploma previo controllo dell’UFFT (oggi SEFRI).

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