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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 41 pagine

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2I Cantoni possono incaricare terzi, segnatamente una commissione di garanzia della qualità composta di rappresentanti dei Cantoni e delle società specializzate, di verificare se i requisiti per l’autorizzazione e la qualità dei corsi di perfezionamento proposti sono soddisfatti.

Art. 151i Disposizioni transitorie della modifica del ...

1Alle persone che presentano per la prima volta una domanda per una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre oppure un permesso per il trasporto professionale di persone e che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti nel nuovo diritto l’autorità cantonale può rilasciare una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre oppure un permesso per il trasporto professionale di persone, purché siano soddisfatti i requisiti medici minimi previsti nel diritto vigente e la domanda sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.

2Ai titolari di una licenza di condurre che non sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di un medico di fiducia e che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti nel nuovo diritto l’autorità cantonale può rilasciare licenze di altre categorie che li autorizzano a svolgere corse non professionali, purché siano soddisfatti i requisiti medici minimi previsti nel diritto vigente. Questa regola si applica anche nel caso di domande per categorie di licenze che autorizzano a svolgere corse professionali oppure per un permesso per il trasporto professionale di persone, purché la domanda sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.

3L’autorità cantonale può rinunciare a revocare la licenza di condurre secondo l’articolo 16d LCStr alle persone che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti nel nuovo diritto, se tali persone:

a. soddisfano i requisiti medici minimi previsti nel diritto vigente; e

b. non hanno commesso infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale riconducibili alla non conformità con i requisiti previsti nel nuovo diritto.

4Le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico secondo l’articolo 11c capoverso 3 del diritto vigente devono essere riconosciute da tutti i Cantoni, se redatte da un istituto designato dall’autorità cantonale e se non risalgono a più di un anno prima.

5I medici che, prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, eseguivano esami medici in materia di circolazione stradale per i quali, con l’entrata in vigore della presente modifica, è necessaria un’autorizzazione, possono continuare ad eseguire tali esami senza autorizzazione fino al 31 dicembre 2014.

6Agli psicologi del traffico che, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, sono autorizzati a redigere e sottoscrivere personalmente perizie è rilasciata l’autorizzazione di cui all’articolo 52 senza altre formalità.

7Gli psicologi del traffico che, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, sono autorizzati a redigere perizie personalmente possono continuare ad eseguire esami psicologici di verifica dell’idoneità alla guida senza l’autorizzazione di cui all’articolo 52 fino al 31 dicembre 2014.