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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 41 pagine

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2. seconda visita di candidati alla licenza per allievo conducente, alla licenza di condurre oppure al permesso per il trasporto professionale di persone secondo l’articolo 25, nel caso in cui il risultato della visita eseguita da un medico con l’autorizzazione di livello 2 non consenta di giungere a un risultato concludente sull’idoneità alla guida,

3. esami periodici di titolari di licenze che soffrono o hanno sofferto di gravi ferite dovute a incidenti o a gravi malattie, e

4. seconda visita di titolari di una licenza che hanno compiuto 70 anni, nel caso in cui la visita eseguita da un medico che possiede l’autorizzazione di livello 1 o 2 non abbia fornito risultati concludenti sull’idoneità alla guida;

d. di livello 4: tutti gli esami e le perizie in materia di circolazione stradale.

3Non hanno bisogno di un’autorizzazione i medici specializzati consultati da un titolare di un’autorizzazione secondo il capoverso 2 per eseguire un esame di verifica dell’idoneità alla guida.

Art. 48 Requisiti

1L’autorizzazione di livello 1 è rilasciata ai medici che:

a. possiedono un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto; e

b. hanno assolto i moduli 1–3 dell’aggiornamento in medicina del traffico della SSML per medici di famiglia e medici di fiducia.

2L’autorizzazione di livello 2 è rilasciata ai medici che:

a. possiedono l’autorizzazione di livello 1; e

b. hanno assolto i moduli 4 e 5 dell’aggiornamento in medicina del traffico della SSML per medici di famiglia e medici di fiducia.

3L’autorizzazione di livello 3 è rilasciata ai medici che:

a. possiedono l’autorizzazione di livello 2; e

b. hanno assolto il modulo 6 dell’aggiornamento in medicina del traffico della SSML per medici di famiglia e medici di fiducia.

4L’autorizzazione di livello 4 è rilasciata ai medici che possiedono il titolo di «medico del traffico SSML» o un titolo della SSML equivalente.

5Quale requisito per il rilascio di un’autorizzazione dei livelli 1−3 possono essere richiesti soltanto i moduli dell’aggiornamento in medicina del traffico della SSML per medici di famiglia e medici di fiducia di cui l’USTRA ha approvato il contenuto e la portata.

Art. 49 Rilascio dell’autorizzazione

1Le autorizzazioni sono rilasciate dall’autorità del Cantone nel quale il richiedente svolge prevalentemente la sua attività.

2L’autorizzazione ha una durata di cinque anni ed è valida in tutta la Svizzera.