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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 41 pagine
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Art. 27terContestazione del risultato dell’esame
1Se non concorda con il risultato di un esame medico periodico in materia di circolazione stradale, la persona esaminata può richiedere di sottoporsi a un esame complementare, eseguito da un medico che possiede un’autorizzazione di livello superiore.
2Se non concorda con il risultato dell’esame complementare eseguito da un medico che possiede l’autorizzazione di livello 4, la persona esaminata può richiedere una superperizia rilasciata da un medico che possiede l’autorizzazione di livello 4.
Art. 27quaterRequisiti medici minimi non interamente soddisfatti
1Chi, anche servendosi di mezzi ausiliari, non soddisfa interamente i requisiti medici minimi, può richiedere all’autorità cantonale, presentando il certificato di un medico che possiede almeno l’autorizzazione di livello 3, che gli venga rilasciata una licenza di condurre con limitazioni.
2L’autorità cantonale può indicare nella licenza le limitazioni che, secondo la valutazione del medico, rispecchiano l’idoneità alla guida ridotta e consentono comunque una guida sicura. La licenza di condurre può segnatamente essere limitata a determinate zone, a un determinato periodo di tempo, a determinati tipi di strade o di veicoli oppure a veicoli che sono stati adattati o attrezzati in modo personalizzato.
Titolo prima dell’art. 28
131 Nuovo esame di conducente, corsa di controllo, esame di verifica dell’idoneità alla guida e revoca preventiva
Art. 29 cpv. 1
1Se sussistono dubbi sull’idoneità alla guida o la capacità di condurre di un conducente (art. 14 LCStr), l’autorità cantonale può ordinare una corsa di controllo con un esperto della circolazione per determinare i provvedimenti necessari. Può ordinare una corsa di controllo con l’accompagnamento di un medico soltanto se richiesto da un medico con l’autorizzazione di livello 4.
Art. 29a Esami di verifica dell’idoneità alla guida
1Se, in virtù dell’articolo 15d capoverso 1 LCStr, sussistono dubbi sull’idoneità alla guida di una persona, l’autorità cantonale ordina:
a. per risolvere le questioni attinenti alla medicina del traffico, un esame di verifica dell’idoneità alla guida eseguito da un medico che possiede l’autorizzazione di livello 4;
b. per risolvere le questioni attinenti alla psicologia del traffico, un esame di verifica dell’idoneità alla guida eseguito da uno psicologo del traffico che possiede un’autorizzazione secondo l’articolo 52.
2In presenza di questioni attinenti tanto alla medicina quanto alla psicologia del traffico, è necessario un rapporto redatto da un medico che possiede l’autorizzazione di livello 4 ovvero da uno psicologo del traffico che possiede un’autorizzazione secondo l’articolo 52.