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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 41 pagine
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Art. 29b Notifiche trasmesse da privati in merito a carenze nell’idoneità alla guida
1Se un privato notifica all’autorità cantonale i propri dubbi in merito all’idoneità alla guida di un’altra persona, l’autorità cantonale chiede al medico curante di redigere un rapporto. Se la persona che ha trasmesso la notifica lo desidera, l’autorità cantonale le garantisce la riservatezza dei suoi dati. La sua identità non può essere divulgata neppure nel quadro di un procedimento amministrativo. Le autorità cantonali non sono autorizzate a dare seguito a segnalazioni anonime.
2Se non riesce a ottenere il rapporto di cui al capoverso 1 perché la persona in questione non ha un medico curante o non ne comunica l’identità, l’autorità cantonale deve ordinare un esame medico in materia di circolazione stradale. Il medico incaricato dell’esame deve possedere un’autorizzazione del livello previsto per l’esame da eseguire (art. 47 cpv. 2).
Art. 42 cpv. 2
2La licenza di condurre straniera, nazionale o internazionale, autorizza il rispettivo titolare a condurre in Svizzera tutte le categorie di veicoli documentate sulla licenza in maniera esplicita, comprensibile e in caratteri latini.
Titolo prima dell’art. 47
15 Esami di verifica dell’idoneità alla guida
Art. 47 Obbligo dell’autorizzazione per esami medici in materia di circolazione
stradale
1Gli esami medici in materia di circolazione stradale secondo la presente ordinanza possono essere eseguiti soltanto da medici che possiedono un’autorizzazione di cui al capoverso 2.
2Per i seguenti esami viene rilasciata l’autorizzazione:
a. di livello 1: esami periodici di titolari di una licenza di condurre che hanno compiuto 70 anni;
b. di livello 2:
1. prima visita di candidati alla licenza per allievo conducente, alla licenza di condurre delle categorie C o D, delle sottocategorie C1 o D1 oppure al permesso per il trasporto professionale di persone secondo l’articolo 25, e
2. esami periodici di titolari di una licenza di condurre o di un permesso di cui al numero 1;
c. di livello 3:
1. prima visita di candidati alla licenza per allievo conducente, alla licenza di condurre oppure al permesso per il trasporto professionale di persone secondo l’articolo 25, se tali candidati hanno compiuto 65 anni o sono affetti da un’infermità fisica,