Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine

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pubblico37. Sono inoltre previsti adeguamenti materiali dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione38 e dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente39.

1.2.1.2 Completamento della regolamentazione in base ai risultati del PNR 59

Oltre che sui risultati dei progetti del PNR 59 riguardanti le scienze naturali, rilevanti in primo luogo per l’elaborazione di un’ordinanza sulla coesistenza (cfr. cap. 1.1.3), l’adeguamento delle disposizioni della legge sull’ingegneria genetica si fonda sui risultati di un progetto diretto dal Prof. Dr. Rainer J. Schweizer sulla coesistenza tra la produzione vegetale con OGM e quella senza OGM (Koexistenz von Pflanzenproduktion mit und ohne Gentechnik – Möglichkeiten der rechtlichen Regulierung und der praktischen Umsetzung)40. Oltre che degli approfondimenti sulla normativa svizzera vigente in materia di coesistenza e dei confronti con il diritto europeo e quello internazionale, occorre tenere conto soprattutto delle raccomandazioni degli autori di detto progetto per l’elaborazione di un’eventuale ordinanza sulla coesistenza.

Gli autori suggeriscono di mantenere l’obiettivo dell’articolo 7 LIG, ma di recepire nella stessa legge anche una norma di delega globale a favore del Consiglio federale per l’emanazione di disposizioni atte garantire la coesistenza di diverse forme di produzione41. La formulazione generica dell’articolo 7 LIG così come le altre norme di delega della LIG che entrano in linea di conto nei singoli casi (ad es. art. 12, 16 cpv. 2, 19 LIG) permettono di concludere che le basi legali attuali della LIG possono reggere solo una normativa molto rudimentale sulla coesistenza42. Il Consiglio federale è convinto che la LIG debba essere completata con norme di delega selezionate per attuare, in modo coerente ed esaustivo, la prevista regolamentazione sulla coesistenza, non da ultimo per garantire una maggiore certezza del diritto anche in questo ambito. Il progetto prevede pertanto l’adeguamento dell’articolo 7 con l’introduzione di un nuovo capoverso 2, che autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni atte a tutelare i prodotti senza organismi geneticamente modificati e la libertà di scelta dei consumatori (cfr. cap. 2). Occorre inoltre precisare la portata della norma di delega dell’articolo 16 capoverso 2 LIG sulla separazione del flusso delle merci. Un’ulteriore norma di delega è prevista per la formazione delle persone che impiegano organismi geneticamente modificati (art. 15a). In questo senso il Consiglio federale tiene conto dei risultati del PNR 59.

37 Link al rapporto esplicativo e al progetto di ordinanza sulla coesistenza

38 Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RS 916.151)

39 Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (RS 814.911)

40 Cosiddetto Koexistenz-Projekt, vedi sintesi al sito http://www.nfp59.ch/files/dokumente/Schweizer_Rainer_J._2_Summary_D_E.pdf http://www.nfp59.ch/f_resultate.cfm?kat=32); s. Rainer Schweizer et.al., Koexistenz der Produktion mit und ohne gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft, Zurigo / San Gallo 2012

41 Schweizer et.al. (a.a.O. FN 40), Koexistenz, N 53

42 Cfr. ebd., N 91