Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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prevede norme di purezza e di etichettatura29. Ad esempio, la soglia di contaminazione accidentale (tracce) da OGM non autorizzati per le sementi è fissata al massimo allo 0,5% della massa30 così come quella per le derrate alimentari31 e i cibi per animali. I principi di tolleranza non riguardano tuttavia solo i valori soglia. La soglia oltre la quale un alimento per animali e una derrata alimentare devono essere etichettati come OGM è fissata allo 0,9% in massa32. In questo caso si tratta di OGM autorizzati in Svizzera.
Le misure per la coesistenza
Le condizioni d’applicazione, che devono garantire la coesistenza sul luogo di produzione e lungo tutta la filiera, si traducono in particolare in misure tecniche e fisiche per evitare mescolanze tra OGM e non OGM e emissioni involontarie nelle parcelle agricole e negli spazi circostanti (distanze d’isolamento, estirpazione delle piante spontanee). A queste si aggiungono le misure da adottare nei luoghi di stoccaggio e di trasformazione per garantire la separazione delle filiere. Bisogna inoltre prevedere misure di tipo organizzativo (preannuncio della coltura OGM, catalogo) e misure di comunicazione (informazione sul prodotto e istruzioni per l’uso).
Occorre prestare particolare attenzione alle minacce potenziali che gli OGM possono costituire per i biotopi e i paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione, come l’impollinazione incrociata con la flora selvatica o gli OGM che producono insetticidi (ad es.. mais Bt) in grado di agire sulle specie di insetti particolarmente sensibili.
Il diritto in vigore sulla coesistenza
Attualmente, vista la sospensione del progetto di un’ordinanza specifica, la coesistenza è disciplinata solo dal principio dell’articolo 7 LIG e da una regolamentazione molto rudimentale, contemplata dall’articolo 9 OEDA. Le prescrizioni tecniche nel settore agricolo sono lacunose.
Secondo una valutazione giuridica del PNR 5933, le disposizioni della LIG in vigore nonsono sufficienti per regolamentare la coesistenza in modo esaustivo a livello di ordinanza. Senza norme precise sui diritti e gli obblighi dei coltivatori e dei produttori OGM e senza deleghe legislative al Consiglio federale, sussiste incertezza giuridica in merito ad alcune disposizioni sulla coesistenza. Ciò riguarda in particolare le condizioni tecniche per la produzione contigua di prodotti OGM e non OGM, gli obblighi di documentazione e di informazione e altre prescrizioni sulla certificazione della qualità e la formazione.
29 Art. 17 LIG
30 Secondo l’art. 14a cpv. 5 dell’ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RS 916.151), la soglia di tracce inevitabili di OGM viene adeguata alla soglia di purezza varietale se il suo valore è inferiore.
31 Art. 6a cpv. 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM ; RS 817.022.51)
32 Art. 66 cpv. 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (OsAlA; RS 916.307)
33 PNR 59 http://www.nfp59.ch/d_index.cfm