Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine

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ri sono numerosi, il paesaggio sconnesso, i tipi di colture diversi e le zone agricole frammentate, l’applicazione delle misure di coesistenza attorno alle parcelle coltivate con OGM potrebbe risultare sproporzionata. In questo caso, l’istituzione di regioni in cui l’impiego degli OGM è vietato può costituire un’alternativa alle misure di coesistenza. Alla stessa stregua, il raggruppamento delle parcelle in isole di produzione per tipo di coltivazione (con o senza OGM) consente di ridurre l’onere richiesto dalla realizzazione della coesistenza sul piano locale, poiché le superfici di contatto tra le colture OGM e quelle tradizionali sono più ristrette e le unità di commercializzazione meno numerose. La creazione di zone di produzione senza OGM potrebbe provocare di fatto un raggruppamento in funzione del tipo di coltivazione (OGM, non OGM).

Con l’istituzione di «regioni senza OGM», il Consiglio federale propone di trasferire a livello regionale la gestione individuale e locale della scelta del tipo di coltivazione. Le «regioni senza OGM» sono dunque un mezzo per alleggerire i costi legati alla coesistenza e adempiere al contempo gli scopi di protezione sanciti dalla legge per quanto attiene alla libertà di scelta del consumatore e alla protezione delle filiere senza OGM. Il Consiglio federale ritiene inoltre che si tratti di uno strumento per valorizzare sul mercato un’agricoltura regionale senza OGM e consentire scelte di coltivazione alternative.

Il Consiglio federale propone diversi modelli per designare regioni senza OGM: un modello su base volontaria e due più o meno vincolanti (cfr. cap. 1.2.2.2). È chiaro che il fatto di imporre delle regioni senza OGM interferisce con il diritto fondamentale dell’agricoltore di scegliere a proprio piacimento le varietà da coltivare e il tipo di foraggio o di alimentazione (garanzia della proprietà e libertà economica). Il Consiglio federale ritiene che la restrizione dei diritti fondamentali di un agricoltore che non può coltivare o utilizzare alimenti per animali o foraggi transgenici è giustificata da un interesse pubblico preponderante come la garanzia di una produzione senza OGM e la libertà di scelta dei consumatori. Fa inoltre osservare che la restrizione è proporzionata nella misura in cui rende la coesistenza accettabile in termini economici e organizzativi (cfr. cap. 5.1).

1.2.1.1 Misure per la coesistenza

Attualmente la coesistenza è disciplinata in modo rudimentale, per non dire lacunoso, soprattutto per quanto riguarda le condizioni esecutive atte a garantire la coesistenza nel luogo di produzione e lungo la filiera di produzione (art. 9 OEDA). Le misure di coesistenza devono includere misure tecniche, fisiche e organizzative per evitare mescolanze indesiderate tra OGM e non OGM come pure emissioni involontarie a livello di parcelle agricole e degli spazi circostanti (distanze d’isolamento, estirpazione delle piante spontanee). A queste si aggiungono le misure da adottare nei luoghi di stoccaggio e di trasformazione per garantire la separazione delle filiere. Bisogna inoltre prevedere misure di tipo organizzativo (preannuncio della coltura OGM, registri online) e misure di comunicazione (informazione sul prodotto e istruzioni per l’uso).

Il quadro normativo necessario alla coesistenza è oggetto di un progetto di nuova ordinanza i cui dettagli figurano in un rapporto esplicativo specifico accessibile al