Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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D’altro canto, gli autori dello studio rilevano che per istituire le regioni senza OGM43 il legislatore ha bisogno di una base giuridica a livello di legge. Nel progetto di modifica il Consiglio federale prevede la possibilità di definire regioni in cui si rinuncia all’impiego di organismi geneticamente modificati in agricoltura (regioni senza OGM, art. 19a-19f LIG). Disciplina inoltre i principi, i requisiti, l’effettiva definizione delle regioni come pure la possibilità di ottenere per legge un marchio per la regione (cfr. cap. 2).
Gli autori di uno studio del PNR 59 sull’informazione al pubblico (Konzepte zum Vollzug der öffentlichen Information gemäss GTG44) individuano l’esigenza di intervenire anche altrove. Suggeriscono di separare le disposizioni sulle possibilità di informazione nell’ambito del diritto sulla procedura amministrativa (ad es.. visione degli atti) da quelle sull’informazione e il dialogo con il pubblico. Individuano un potenziale di miglioramento nell’attività di comunicazione delle commissioni e nell’impiego dei moderni mezzi di comunicazione45. A questo proposito il Consiglio federale considera sufficienti le basi attuali della LIG (in particolare l’articolo 18) e le disposizioni della legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras; RS 152.3). Ha del resto già esposto nel rapporto in risposta al postulato Leumann46 in che misura intende condurre e promuovere il dialogo con l’opinione pubblica in materia di ingegneria genetica.
Gli autori del progetto sulla coesistenza propongono inoltre un nuovo ordinamento per l’etichettatura e i valori soglia per i prodotti geneticamente modificati. Ad esempio, suggeriscono di introdurre nella LIG (art. 17) una definizione generale per le tracce accidentali di OGM, che fungerà da riferimento per le ordinanze interessate (ordinanza sul materiale di moltiplicazione, ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, ordinanza sulle derrate alimentari ecc.). Il Consiglio federale non ritiene necessario armonizzare le disposizioni attuali sull’etichettatura e i valori soglia nella misura auspicata dagli autori, dato che i presupposti per la messa in commercio e l’etichettatura soprattutto di sementi, cibi per animali e derrate alimentari non sono uguali e che occorre distinguere tra utilizzazione diretta e utilizzazione di altro tipo, non diretta nell’ambiente.
Gli autori del progetto sulla coesistenza rilevano la necessità di adeguare le disposizioni sulla responsabilità civile della LIG (art. 30 segg.). Oltre a criticare in linea di massima il cosiddetto «privilegio dell’ agricoltore» (canalizzazione della responsabilità verso il titolare dell’autorizzazione), deplorano prima di tutto la scarsa chiarezza della definizione di danno. Considerano i possibili danni in relazione all’incrocio tra una pianta geneticamente modificata e una non modificata alla stregua di danni puramente patrimoniali che, a tenore della LIG, sono compensati solo se arrecati illecitamente. Poiché la LIG non contempla norme di protezione in questo senso, i
43 Ebd., N. 142, con rinvio a Epiney/Waldmann/Oeschger/Heuck, Die Ausscheidung von gentechnikfreien Gebieten in der Schweiz de lege lata et de lege ferenda, Zurigo/San Gallo 2011, N 258 segg.
44 http://www.nfp59.ch/f_projekte.cfm?command=details&id=177&pid=174,177&person=104 7
45 Cfr. sintesi al link: http://www.nfp59.ch/files/dokumente/Schweizer_Rainer_J._1_Summary_D_E.pdf
46 09.3794 – Promozione del dibattito pubblico sull'ingegneria genetica nel settore non umano; rapporto disponibile al sito: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/24249.pdf